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novembre 2017

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

care alla competente sede Inps l’avvenuto accertamento della maggior durata della prestazione affinché l’Istituto possa

adottare le proprie determinazioni in relazione al singolo rapporto di lavoro.

Violazione di ulteriori obblighi

Il prestatore di lavoro ha diritto altresì al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali di cui agli artt. 7, 8 e 9,

del Dlgs n. 66/2003, il cui mancato rispetto da parte di qualsiasi utilizzatore comporterà l’applicazione delle specifiche san-

zioni ivi previste.

Per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza del prestatore, trova applicazione l’art. 3, comma 8, Dlgs

n. 81/2008, ai sensi del quale “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di

cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applica-

no nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista (…)”.

Ambito di applicazione della maxisanzione e rapporti con la violazione dell’obbligo preventivo di comunicazione

della prestazione occasionale

Si forniscono, infine, alcuni chiarimenti in ordine al rapporto tra la sanzione prevista in caso di violazione dell’obbligo

di comunicazione della prestazione occasionale e la cosiddetta maxisanzione per lavoro “nero”, riservandosi ulteriori preci-

sazioni dopo un primo periodo di monitoraggio sulla applicazione del nuovo istituto.

Innanzitutto occorre evidenziare che, nelle ipotesi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva ovvero

di revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta, la mera registrazione del lavo-

ratore sulla piattaforma predisposta dall’Istituto non costituisce di per sé elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un

rapporto di lavoro sconosciuto alla pubblica amministrazione con la conseguente possibilità, laddove sia accertata la natura

subordinata dello stesso, di contestare l’impiego di lavoratori “in nero” (cfr. Cass. sent. n. 16340/2013 nella quale viene

espresso il medesimo principio nelle ipotesi di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane).

Ciò premesso, occorre individuare dei criteri utili a differenziare le ipotesi in cui la prestazione di lavoro effettivamen-

te resa possa considerarsi quale prestazione occasionale non comunicata ovvero come un “normale” rapporto di lavoro “in

nero”, come tale sanzionabile esclusivamente con la cosiddetta maxisanzione.

In tal senso si ritiene pertanto necessaria una attenta valutazione della singola fattispecie rispetto alla quale si appli-

cherà esclusivamente la sanzione di cui all’art. 54 bis, comma 20, ogniqualvolta – ferma restando evidentemente la regi-

strazione delle parti sulla piattaforma Inps – ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore)

previsti dallo stesso art. 54 bis;

b) la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe presta-

zioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione.

Ad esempio, qualora la mancata comunicazione preventiva riguardi una singola prestazione giornaliera a fronte di

una pluralità di prestazioni occasionali regolarmente comunicate nel corso del medesimo mese, appare ragionevole ritene-

re che si tratti della mera violazione dell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 54 bis, comma 20, con conseguente applica-

zione della specifica misura sanzionatoria.

Viceversa, in assenza di anche uno solo dei predetti requisiti, troverà applicazione la cosiddetta maxisanzione per

lavoro “nero” laddove, evidentemente, concorra il requisito della subordinazione.

La maxisanzione troverà inoltre applicazione, in assenza di uno dei requisiti anzidetti, anche qualora la comunica-

zione venga effettuata nel corso dell’accesso ispettivo.

Da ultimo, come già chiarito dall’Inps con la citata circ. n. 107/2017, la stessa sanzione si applicherà in presenza di

una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro che, a seguito di accertamenti, risulti effettivamente

resa, attesa l’evidente volontà di “occultare” la stessa prestazione.

In tal senso, anche in tale sede si evidenzia che questo Ispettorato, in raccordo con l’Inps, porrà particolare atten-

zione sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni occasionali valutandone la frequenza e quindi la possibile sussisten-

za di comportamenti elusivi volti ad aggirare la disciplina normativa.