Pertanto, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, assumono rilevanza le voci A1 e A5 del valore della
produzione, con esclusione delle “Variazioni dei lavori in corso su ordinazione”, indicate nella voce A3 del valore della produ-
zione (Oic 12); per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali rilevano anche i ricavi relativi ai lavori su commes-
sa, secondo il principio contabile Ias 11.
Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale
Per quanto riguarda il contenuto della strategia fiscale del contribuente, la quale deve essere prevista dal sistema di
controllo del rischio fiscale, l’Agenzia delle Entrate, richiamando le
Guidelines 2016
dell’Ocse, precisa che la cosiddetta
tax
strategy
deve essere definita come un documento scritto e firmato dagli amministratori di vertice della società, contenente un
piano di azione di lungo periodo che, sia a livello strategico sia a livello operativo, definisca gli obiettivi della società nella
gestione della variabile fiscale, ivi compresa anche la propensione al rischio fiscale dell’impresa che si intende assumere per il
perseguimento degli obiettivi strategici.
Nel caso di società, il cui sistema di controllo del rischio fiscale è definito e implementato dalla casa madre non resi-
dente, in sede di presentazione di istanza di ammissione al regime, deve essere prodotta anche la strategia fiscale del gruppo
se questa ha riflessi nei confronti della
subsidiary
italiana.
In ordine, invece, all’indicazione, da parte del sistema di controllo del rischio fiscale, delle persone “con adeguate com-
petenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti”, non è possibile fornire un modello standard valido per ogni
impresa e per ogni settore, poiché il livello e la pervasività della separazione dei compiti dipende, tra i vari fattori, anche dal
grado di maturità del
tax control framework
oltre che dalle dimensioni, dalla complessità e dal profilo di rischio dell’impresa.
Tuttavia, la separazione dei compiti può essere intesa sia in senso orizzontale, da intendersi come ripartizione dei
compiti e responsabilità tra gli operatori che intervengono nel medesimo processo, sia in senso verticale, da intendersi come
separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, al fine di evitare conflitti di interessi.
Per quanto attiene alla variabile fiscale, è necessaria la predisposizione di una mappa dei rischi fiscali, comprensiva
anche dei rischi che derivano o insistono su processi aziendali diversi da quelli prettamente fiscali.
I parametri attesi per la valutazione quantitativa delle fattispecie di rischio, astrattamente individuate, devono basarsi
sulla ponderazione di diversi fattori in ragione delle peculiarità delle singole imprese.
Nel caso di soggetto consolidante, non si ravvede l’obbligo di estendere il sistema di controllo del rischio fiscale a tutte
le società consolidate ai fini Ires e controllate ai fini Iva.
Modalità di presentazione dell’istanza e documentazione
Nell’ipotesi in cui l’accesso al regime sia richiesto anche per l’impresa che svolge funzioni di indirizzo in relazione al
sistema di controllo, è sufficiente l’invio della sola relazione indirizzata agli organi di quest’ultima, purché detta relazione:
• includa anche gli esiti degli esami periodici e delle verifiche effettuate sugli adempimenti tributari degli altri soggetti del grup-
po aderenti al regime;
• descriva le attività pianificate, i risultati connessi e le misure messe in atto per rimediare ad eventuali carenze riscontrate in
capo a tali soggetti.
In tali ipotesi, la relazione dovrà essere oggetto di esame e di valutazione anche da parte degli organi di gestione delle
altre società del gruppo aderenti al regime, limitatamente alla parte ad esse riferibile.
Per la documentazione da allegare alla domanda, occorre far riferimento a quanto indicato nel punto 4.5 del citato
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, precisando che il corredo documentale, il quale può essere inoltrato anche in lingua
inglese o francese, deve essere idoneo a consentire all’ufficio una prima valutazione sulla completezza ed efficacia del siste-
ma di controllo, fermo restando che eventuali carenze documentali o necessità di approfondimenti sulla documentazione pre-
sentata potranno, rispettivamente, essere sanate o soddisfatte nel corso dell’istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibi-
lità per l’accesso al regime.
La mappa dei rischi, che evidenzia tutti i rischi fiscali associati ad ogni processo aziendale, è normalmente redatta per
processo aziendale e per ogni attività di cui questo si compone, evidenzia gli eventuali rischi, la rilevanza degli stessi ai fini del
raggiungimento degli obiettivi aziendali, nonché i controlli posti a presidio degli stessi.
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Imposte dirette e indirette
novembre 2016
Tributario