La mappa deve includere anche il valore economico delle attività in cui si scompone il processo, ove quantificabile, ed
evidenziare il rischio cosiddetto “inerente”, cioè connesso ai processi aziendali dell’impresa, e l’eventuale rischio cosiddetto
“residuale”, cioè che residua nonostante i presidi adottati.
La mappatura dei rischi fiscali deve essere effettuata seguendo un approccio ex ante.
In tale ottica la mappa deve riportare l’indicazione dei rischi fiscali, potenziali e attuali, associati ai processi e alle attivi-
tà aziendali, conosciuti o conoscibili al momento dell’implementazione del sistema e ritenuti in grado di inficiare la corretta
operatività fiscale dell’impresa, presente o futura.
Gli eventuali rischi rilevati, dopo l’adesione al regime, a seguito dell’attivazione delle azioni correttive, dovranno esse-
re comunicati tempestivamente nel corso delle interlocuzioni preventive, per consentire all’ufficio competente di effettuare
un’adeguata disamina della fattispecie, prima del compimento delle relative operazioni o comunque prima del decorrere delle
relative scadenze fiscali, o al più tardi nel primo aggiornamento utile della mappa dei rischi, da effettuarsi con cadenza alme-
no annuale.
Gli elementi informativi raccolti dall’amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’istruttoria per la verifica dei requisiti di
ammissibilità, non costituiscono fonti per l’avvio di successive attività di controllo nei confronti del contribuente non ancora
ammesso al regime o di altre società appartenenti al medesimo gruppo societario.
Semplificazioni e interpello breve
Tutte le semplificazioni riconosciute ai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo sono individuate e
attribuite, sulla base degli elementi informativi forniti, in ragione delle peculiarità che li contraddistinguono e delle loro specifi-
che esigenze.
Tuttavia, nell’ottica di promuovere relazioni improntate al principio di collaborazione, l’ufficio proporrà ai contribuenti le
medesime semplificazioni già accordate ad altri soggetti aderenti al regime in condizioni similari ed aventi le stesse esigenze.
L’interpello abbreviato è rivolto a soggetti che, adempiendo a particolari doveri di trasparenza, consentono all’ammini-
strazione finanziaria di valutare più approfonditamente gli elementi di fatto e di diritto da assumere alla base della decisione.
In ragione del principio generale della riferibilità delle istanze d’interpello a casi concreti e personali:
• la legittimazione attiva a proporre gli interpelli abbreviati spetta ai contribuenti aderenti al regime di adempimento collabo-
rativo;
• la risposta resa dall’ufficio cooperative compliance avrà efficacia nei confronti del soggetto istante aderente al regime e di
eventuali altri soggetti nella cui sfera giuridica si producono gli effetti fiscali della risposta resa.
Nel caso in cui l’interpello abbreviato sia presentato dalla società consolidante, il quesito proposto potrà avere ad
oggetto sia fattispecie afferenti la determinazione del reddito complessivo netto proprio della società consolidante sia questioni
proprie del regime fiscale del consolidato.
Nel caso, invece, in cui l’interpello abbreviato sia presentato dalla società consolidata, l’interpello potrà avere ad ogget-
to esclusivamente questioni relative alla determinazione del proprio reddito complessivo netto o attinenti agli elementi che la
stessa potrà trasmettere alla Fiscal Unit.
Analoghe considerazioni valgono anche per il regime dell’Iva di gruppo.
In tale caso, qualora l’interpello abbreviato sia presentato dalla società controllante, il quesito proposto potrà avere ad
oggetto sia questioni afferenti il corretto trattamento ai fini Iva delle proprie operazioni sia fattispecie attinenti alla corretta appli-
cazione delle norme proprie del regime fiscale dell’Iva di gruppo.
Diversamente, nel caso in cui l’interpello abbreviato sia presentato dalla società controllata, l’interpello potrà avere ad
oggetto solo ed esclusivamente le questioni afferenti il corretto trattamento ai fini Iva delle proprie operazioni.
Garanzie per i rimborsi di imposta
L’esclusione dall’obbligo di prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette che indirette,
decorre dalla data di ammissione al regime e si applica all’intero periodo di imposta nel corso del quale la richiesta di adesio-
ne è trasmessa all’Agenzia delle Entrate.
Tributario
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Imposte dirette e indirette
novembre 2016