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Imposte dirette e indirette

novembre 2016

Tributario

L’Agenzia delle Entrate provvede ad informare il contribuente degli esiti dei controlli nel caso essi siano rilevanti nei

suoi confronti.

L’effettuazione dei controlli a distanza non fa venir meno i poteri dell’amministrazione finanziaria in materia di controllo

delle dichiarazioni presentate, degli obblighi relativi alle fatturazione e registrazione delle operazioni ed alla tenuta della conta-

bilità, nonché in materia di accessi, ispezioni e verifiche.

Al fine di coordinare i controlli da parte dell’amministrazione finanziaria, le informazioni trasmesse dall’Agenzia delle

Entrate sono messe a disposizione della Guardia di finanza.

Riduzione dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti.

Modalità di effettuazione dei pagamenti

I soggetti passivi, che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le

fatture oppure per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni

di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di fruire della riduzione dei termini di decadenza di un anno per la notifica degli

avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti (che, in tal modo, diventa il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in

cui è stata presentata la dichiarazione), devono effettuare e ricevere tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o posta-

le, carta di debito o di credito oppure assegno bancario, circolare o ostale, recante la clausola di non trasferibilità.

Tuttavia, è prevista la possibilità di effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore all’importo

di 30 euro.

La riduzione dei termini di decadenza si applica soltanto in relazione ai redditi di impresa o di lavoro autonomo dichia-

rati dai soggetti passivi.

I contribuenti devono comunicare, con riguardo a ciascun periodo di imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzio-

ne dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi.

La riduzione dei termini di decadenza non sarà applicata nei confronti di coloro che hanno effettuato o ricevuto anche

un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nel decreto in esame.

Soggetti ammessi al programma di assistenza

L’Agenzia delle Entrate realizza il programma di assistenza, previsto per specifiche categorie di soggetti passivi Iva di

minori dimensioni, attraverso il quale sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le

liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’Iva, nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:

• esercenti arti e professioni;

• le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata;

• limitatamente all’anno di inizio dell’attività e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi, cioè 400.000

euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Spese sanitarie - Comunicazione dati - Sistema tessera sanitaria

Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016

Sintesi

Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese

veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.