È stato introdotto, nel nostro ordinamento, il regime di “adempimento collaborativo”, al fine di promuovere forme di
comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Dlgs n.128/2015 e ns. circ. n. 117/2015).
In particolare, il regime in parola introduce la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscetti-
bili di generare rischi fiscali, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o dell’assolvimento di altri obblighi tributari,
attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto, con la possibilità di prevenire e risolvere anticipatamente le potenziali
controversie fiscali.
Il nuovo regime prevede diversi effetti premiali per le imprese che intendono aderirvi, quali:
• la possibilità di accedere a una procedura abbreviata di interpello preventivo;
• l’applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della
riscossione fino alla definitività dell’accertamento;
• l’esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette e indirette;
• la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia dell’elenco dei contribuenti che hanno aderito al regime.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016 sono state dettate le prime disposizioni
attuative del regime, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi, ai requisiti essenziali del sistema di rilevazione, misura-
zione, gestione e controllo del rischio fiscale, alle modalità di presentazione della domanda e della documentazione allegata,
nonché alla verifica dei requisiti di ammissione da parte dell’ufficio competente (vedi ns. circ. n. 63/2016).
A seguito dei quesiti pervenuti in occasione di incontri tenutisi con interlocutori istituzionali, con la circolare in esame
l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con riferimento all’implementazione del nuovo regime.
Di seguito, si illustrano i principali aspetti chiariti dall’amministrazione finanziaria.
Requisiti soggettivi
Ai fini dell’adesione al regime in esame, non è necessario aver completato l’investimento, ma è sufficiente aver inten-
zione di dare esecuzione allo stesso secondo le indicazioni contenute nella risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate a seguito
di interpello.
L’ufficio
cooperative compliance
è competente alla verifica della corretta applicazione dei pareri resi in sede di interpel-
lo e gli esiti di tale verifica saranno valutati anche ai fini della permanenza nel regime.
Con riferimento, invece, alla possibilità, per il soggetto che intende aderire al regime, di richiedere anche l’ammissione
dell’impresa che svolge “funzioni di indirizzo” sul
tax control framework
, in sede di presentazione della domanda, in tal caso,
per “funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale”, si deve intendere la sussistenza di una relazio-
ne organizzativa in forza della quale un soggetto ha il potere di emanare direttive in ordine alle linee di indirizzo del sistema di
controllo interno, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio dell’impresa, e coordi-
nare l’attuazione delle citate direttive.
Tale ingresso può avvenire anche in un secondo momento.
Per “gruppo” di imprese, richiesto dal provvedimento attuativo per integrare la soglia dimensionale di un miliardo di
euro per poter accedere, nel caso di partecipazione al progetto pilota, al regime di adempimento collaborativo in esame, si
intendono le società residenti ovvero non residenti con stabile organizzazione in Italia.
Per motivi di coerenza, l’Agenzia ritiene che l’inclusione, nel regime in esame, dell’impresa del gruppo possa essere
richiesta anche dai soggetti che accedono al regime mediante la procedura dell’interpello sui nuovi investimenti, qualora la
richiesta di ingresso per trascinamento riguardi un soggetto residente ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato di un soggetto non residente.
Per quanto attiene, invece, ai requisiti dimensionali, previsti per l’accesso al regime, tale requisito è sodisfatto se, alme-
no in uno dei tre periodi di osservazione, alternativamente i ricavi o il volume d’affari raggiungano le soglie normativamente
previste.
I ricavi devono essere presi in considerazioni solo quelli indicati, “secondo i corretti principi contabili”, nei bilanci relativi
ai periodi oggetto di osservazione.
Tributario
64
Imposte dirette e indirette
novembre 2016