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Ambiente - Politiche energetiche

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Ambiente

novembre 2016

Conai - Diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica

Il Consorzio nazionale imballaggi, in sigla Conai, ha diffuso attraverso il proprio sito la Guida sulla diversificazione

contributiva per gli imballaggi in plastica nella pagina specificamente dedicata a questo tema

(www.conai.org-

ambientale-

contributo diversificato).

Nella guida vengono illustrate le finalità che entreranno in vigore, dopo un test di circa 6 mesi che si effettuerà nel

corso del 2017, con la diversificazione contributiva in merito all’applicazione, alla dichiarazione e all’esecuzione del contributo

ambientale Conai.

I nuovi valori contributivi, che verranno definiti in maniera graduale, saranno comunicati almeno 6 mesi prima dell’en-

trata in vigore del nuovo sistema di dichiarazione per consentire alle aziende di valutare gli effetti sulle procedure gestionali e

sui sistemi informativi in uso.

Albo gestori ambientali - Modulistica per categoria 6

Il comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con delibera n. 4 del 13 luglio 2016, ha approvato la modulistica

(Allegato A) relativa alle variazioni dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali per i soggetti rientranti nella categoria 6, ovvero le

imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti sul territorio italiano.

Con la medesima delibera è stato altresì approvato il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui

all’art. 18, comma 2 del Dm 3 giugno 2014 n. 120, nonché il modello di accettazione della dichiarazione stessa (Allegato B).

Queste procedure speciali riguarderanno tematiche specifiche come il bonus sociale, i casi di doppia fatturazione a

seguito di switching, la mancata erogazione di un indennizzo automatico, i rigetti o le mancate risposte per i reclami presen-

tati in caso di switching back, i casi legati al Cmor (coefficiente di morosità).

Per queste procedure speciali, la controversia si potrà estinguere in sede diversa e più specifica rispetto alla concilia-

zione; le stesse saranno ritenute valide anche per esaurire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Risposta dell’Autorità (3° livello)

Per il terzo livello, che è ancora in via di definizione, è previsto l’intervento dell’Autorità, su istanza di parte, al fine di

dirimere determinate controversie che non hanno potuto trovare soluzione in sede conciliativa.

Tale intervento non è condizione pregiudiziale per il ricorso al giudice, ma è alternativo ad esso nella valutazione del

merito, fermo restando il diritto alla tutela giudiziaria anche dopo di esso.

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