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Nel caso in cui alla data di ammissione al regime la garanzia sia già stata richiesta, laddove il contribuente non vi

abbia ancora provveduto, questi non sarà tenuto a presentarla; se invece vi ha già provveduto, la garanzia presentata si inten-

de pienamente operativa e vincolante.

Nel caso in cui il contribuente abbia comunicato espressamente la volontà di non permanere nel regime, ovvero sia

stato escluso, questi perde il beneficio dell’esclusione dall’obbligo di prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle

imposte sia dirette sia indirette, a decorrere decorre dalla data di fuoriuscita dal regime.

Per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di esclusione del contribuente dal regime e relativi al periodo d’imposta

nel corso del quale è stato comunicato il provvedimento di esclusione ovvero la volontà di non permanere nel regime, è richie-

sta la prestazione della garanzia per i rimborsi richiesti e non ancora erogati.

Riduzione delle sanzioni

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non condivida la posizione espressa dall’impresa con riferimento ad un’opera-

zione, ai fini dell’accertamento delle maggiori imposte dovute e dell’irrogazione delle sanzioni nei confronti dell’impresa, assu-

merà rilevanza la condotta da questa effettivamente tenuta in occasione dei successivi adempimenti tributari.

Nel caso in cui l’impresa, dopo aver avuto conoscenza della posizione espressa dall’Agenzia, in occasione degli

adempimenti tributari, non si adegua alle indicazioni da essa espresse, fino all’emanazione dell’atto impositivo, l’impresa potrà

comunque avvalersi delle disposizioni agevolative in materia di ravvedimento operoso.

In tal caso, la “sanzione base”, cui applicare le riduzioni, sarà costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle

singole norme violate, ridotta della metà.

Elenco delle operazioni, delle strutture e degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva

In aderenza ai principi di trasparenza, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà, periodicamente, sul proprio sito istituzionale,

l’elenco delle operazioni, delle strutture e degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva che violano le disposizioni normati-

ve vigenti, comprese quelle anti-abuso.

I soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo potranno avvalersi delle procedure di interlocuzione

costante e preventiva anche con riferimento alle operazioni, alle strutture e agli schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggres-

siva da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto integranti comportamenti in violazione di legge o di abuso del diritto.

Fuoriuscita dal regime

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento motivato, può dichiarare l’esclusione dei soggetti, precedentemente

ammessi, dal regime di adempimento collaborativo per la perdita dei requisiti richiesti, ovvero per l’inosservanza degli impegni.

Con riferimento alla perdita dei requisiti dimensionali, l’ufficio provvede all’esclusione dal regime del soggetto che con-

segue, per tre esercizi consecutivi, un volume di affari o ricavi significativamente inferiori ai limiti dimensionali previsti.

Ai fini dell’esclusione dal regime, non si tiene conto della perdita dei requisiti dimensionali derivante da operazioni di

aggregazione o disaggregazione aziendale infragruppo.

Nel caso in cui, successivamente all’ammissione al regime, emergano rischi fiscali non individuati dal sistema di con-

trollo del rischio fiscale o non comunicati all’ufficio competente, l’Agenzia delle Entrate può disporre, con provvedimento moti-

vato, l’esclusione del contribuente dal regime, previa valutazione della rilevanza dei rischi fiscali non individuati o non comuni-

cati.

Per rischio fiscale rilevante si intende un rischio la cui mancata individuazione o comunicazione sia tale da compromet-

tere l’affidamento dell’ufficio nel sistema stesso.

In tali ipotesi, l’ufficio provvede a dare comunicazione al contribuente dell’eventuale causa di esclusione, invitandolo a

far pervenire, entro 60 giorni dalla data della comunicazione, memorie a difesa del proprio operato.

L’individuazione, in sede di monitoraggio, di rischi fiscali precedentemente non mappati costituisce un fatto fisiologico

nello sviluppo e nel mantenimento del sistema di controllo del rischio fiscale di per sé non suscettibile di comportare la fuoriu-

scita del contribuente dal regime di adempimento collaborativo.

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Imposte dirette e indirette

novembre 2016

Tributario