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Ambiente
Ambiente - Politiche energetiche
novembre 2016
Altresì la delibera riconosce un contributo economico (una tantum) al soggetto “facilitatore” per ogni contratto conclu-
so suo tramite, prevedendo a carico dei facilitatori l’obbligo di pubblicare sul proprio sito un link dell’Acquirente unico e l’obbli-
go di informare l’utente finale che il “facilitatore” riceve un contributo.
Infine, la delibera annuncia una revisione della struttura di prezzo circa l’offerta Tutela simile e la modifica delle condi-
zioni del servizio di maggior tutela.
Una volta emanato il regolamento da parte dell’Autorità per l’energia saranno date tutte le informazioni per l’accredi-
tamento dei fornitori e dei facilitatori sulla piattaforma web.
Reclami e conciliazione nel settore dell'energia
Dal 1° gennaio 2017 entrerà in vigore un nuovo sistema di tutele per le imprese viste come utenti finali del servizio
energia.
È ciò che si evince dalle delibere n. 413/2016/R/com e 383/2016/E/com che l’Autorità per l’energia ha inteso pubbli-
care e delle quali spieghiamo i punti più qualificanti.
I nuovi meccanismi saranno applicati a tutti i settori sui quali l’Autorità ha competenza (quindi anche al settore idrico),
anche se le regole a tutt’oggi sono inerenti ai soli clienti dell’energia elettrica e del gas, siano essi domestici e non, inclusi i
“prosumer”
(produttori e consumatori allo stesso tempo di energia elettrica).
Reclamo (1° livello)
Il primo livello di tutela sarà basato sul reclamo scritto sottoposto dal cliente all’impresa fornitrice.
Il supporto delle associazioni territoriali viene ritenuto fondamentale in questa fase di accompagnamento del reclamo
al fornitore che dovrà rendere disponibile, sul proprio sito internet, il modulo stesso per il reclamo scritto, stampabile o presso
gli sportelli fisici, contenente almeno i seguenti campi obbligatori: il recapito postale o fax al quale inviare il reclamo e i dati
identificativi del cliente finale. Questi ultimi sono comprensivi del nome e del cognome, dell’indirizzo postale o telematico, del
servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, entrambi), del codice cliente, dell’indirizzo di fornitura, del codice alfanume-
rico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (Pod) o di riconsegna del gas naturale (Pdr), ove esso è disponi-
bile.
Conciliazione (2° livello)
Se la risposta al reclamo non è ritenuta soddisfacente, o se totalmente assente, le imprese hanno la facoltà di acce-
dere al secondo livello, che viene rappresentato dal servizio conciliazione dell’Autorità e dagli altri organismi autorizzati inse-
riti nell’elenco Adr
(Alternative Dispute Resolution).
Va ricordato che, sempre dal 1° gennaio 2017, se si vuole ricorrere successivamente al giudice, la conciliazione
diventa condizione obbligatoria.
Inoltre, l’Autorità ha deciso che, al fine di aumentare la consapevolezza dei clienti sugli strumenti di risoluzione più
adatti, tutti i venditori devono informare circa la possibilità di accedere al servizio conciliazione e ad altri organismi ad acces-
so gratuito, alle cui procedure si impegnano a partecipare sia nei contratti sia nelle risposte ai reclami non risolti.
Al secondo livello, sono poi attivate le ‘procedure speciali’, un canale di risoluzione delle controversie applicabile a un
limitato numero di casi, caratterizzati da un contenuto di informazioni già presenti in banche dati ad accesso diretto da parte
dello Sportello per il consumatore.
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