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Ambiente - Politiche energetiche

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Ambiente

novembre 2016

Più precisamente, si tratta di applicare dispositivi di termoregolazione e adottare sistemi di contabilizzazione individuale

del calore.

La termoregolazione comporta l’aggiunta, su ogni radiatore, di una valvola termostatica, in grado di dosare il flusso di

acqua calda nel radiatore stesso, e di programmare una temperatura limite, oltre la quale il termosifone si spegne. La contabi-

lizzazione serve a misurare i consumi delle diverse unità immobiliari (in modo che ciascuno paghi in rapporto a quanto effetti-

vamente consumato).

L’obbligo è stabilito dall’art. 9, Dlgs 102/2014, di recepimento della direttiva 2012/27/Ue, che ha posto in capo agli Stati

membri l’obbligo di adeguamento a canoni di efficienza energetica, favorendo il contenimento dei consumi energetici.

Le sanzioni (art. 16, Dlgs 102/2014) per la violazione di tale obbligo (la cui applicazione, rispetto alle previsioni iniziali

di legge, è stata sospesa fino al 31/12/2016) scatteranno dal 1° gennaio 2017. Per questa data, i sistemi di contabilizzazione

del calore dovranno dunque essere operanti a tutti gli effetti; non sarà sufficiente avere in mano un progetto o una delibera

dell’assemblea condominiale sull’avvio dei lavori.

L’importo delle sanzioni va da 500 a 2.500 euro, ed è moltiplicato per tutte le unità immobiliari presenti nell’edificio, nel

caso di installazione di contatori individuali (art. 16, comma 2, Dlgs 102/2014).

I controlli spettano alle Regioni e alle Provincie autonome.

Riforma del sistema delle tutele di prezzo sul mercato

dell’energia elettrica

Dal 1° gennaio 2017 entrerà in vigore la riforma del servizio di “maggior tutela”, in considerazione del proseguimento

del processo di totale apertura del mercato energetico.

È quanto stabilisce la deliberazione n. 369/2016/R/ee che l l’Autorità per l’Energia ha emesso per creare un sistema

di accompagnamento sul mercato libero degli attuali 25 milioni di Pdp (punti di prelievo) che non hanno mai optato per un’of-

ferta libera; si tratta di un sistema facoltativo, chiamato “Tutela simile”.

In particolare, dalla data sopracitata, sarà operativo un sito web ad opera dell’Acquirente unico contenente un elenco

di offerte comparabili tra loro sia in termini di corrispettivi sia in termini contrattuali.

Tali offerte si distingueranno solo per uno sconto/bonus espresso in euro/punto di prelievo.

La durata del contratto è di un anno, con recesso in tre settimane.

In caso di recesso prima della naturale scadenza, il bonus, già erogato alla prima fattura utile, sarà chiesto indietro

secondo i mesi di permanenza di fornitura.

È altresì previsto che solo i venditori abilitati (ai quali l’Autorità per l’energia impone precisi requisiti specifici), potran-

no rendere pubblica l’offerta nel portale della “Tutela simile” e quindi solo le imprese e le famiglie che ad oggi si servono

della maggior tutela, o in caso di nuove attivazioni, potranno aderire e acquistarne l’energia.

Tale piattaforma consentirà il rimando a specifiche pagine web, create dai fornitori, che dovranno contenere il mate-

riale contrattuale per aderire all’offerta Tutela simile.

Gli utenti finali serviti sul mercato libero non potranno scegliere tale servizio.

Per Confcommercio la delibera è un “riconoscimento” al ruolo che l’associazione ha da sempre esercitato come “faci-

litatore” della sottoscrizione di contratti di libero mercato.

Tale posizione consentirà al sistema confederale di accreditarsi sul nuovo portale in base alle regole che saranno

emanate con un nuovo regolamento entro il 30 novembre 2016.

Politiche energetich