Commercio estero
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marzo 2016
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, recante attuazione della direttiva 2008/8/Ce del Consiglio, che modi-
fica la direttiva 2006/112/Ce sul luogo delle prestazioni dei servizi;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 42/2015, il quale stabilisce che, con decreto del
ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono
esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodif-
fusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;
Considerato che è opportuno esonerare dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di teleco-
municazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio
d'impresa, arte o professione;
Sentite le commissioni parlamentari competenti;
decreta
Articolo 1
Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi
(In vigore dall’11/11/2015)
1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni:
a) prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che
agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.
Articolo 2
Efficacia
(In vigore dall’11/11/2015)
1. Il presente decreto si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Legislazione nazionale