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Le istanze devono essere accompagnate da una traduzione nel linguaggio ufficiale dell’altro o degli altri Stati membri

interessati dalle operazioni, o nella lingua da questi indicata nella nota informativa sui Cbr pubblicata nella già ricordata sezio-

ne Cbr del sito istituzionale della Commissione europea. Nel caso dell’Italia, le istanze, oltre che in italiano, possono essere

presentate in inglese.

È possibile presentare una richiesta di Cbr solo se l’operazione o le operazioni programmate sono complesse e pre-

sentano un aspetto transnazionale (riguardano, cioè, uno o più Stati membri partecipanti al progetto).

La presentazione della richiesta di Cbr comporta l’accettazione, da parte dell’istante, della condivisione dei dati forniti

con le amministrazioni finanziarie degli Stati membri interessati dalla fattispecie. La nota informativa della Commissione preve-

de che l’istante debba richiedere espressamente l’effettuazione delle consultazioni; non si è tuttavia ritenuto necessario ripro-

durre tale limitazione, in considerazione del fatto che l’interpello nazionale copre già le questioni transnazionali in materia di

Iva e, dunque, per le operazioni che interessano l’Italia, l’interesse del contribuente ad attivare la procedura Cbr risiede essen-

zialmente nella possibilità di avere un parere condiviso dalle diverse amministrazioni interessate. L’effettuazione di una consul-

tazione tra gli Stati membri interessati, ad ogni buon conto, non garantisce che si possa addivenire a un’interpretazione della

disciplina applicabile concordata dalle amministrazioni degli Stati membri coinvolti e, dunque, che si possa rispondere all’istan-

za di Cbr.

In ogni caso, le risposte fornite alle istanze di Cbr si intendono rese nell’ambito della generale attività di consulenza

espletata dall’Agenzia delle Entrate. A tali istanze, pertanto, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del

contribuente (incluse le disposizioni in tema di termini per la risposta e formazione del silenzio assenso).

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

b) Organizzazione interna dell’Agenzia delle Entrate:

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 3)

Atto del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 164168 del 6 novembre 2009, che fissa l’assetto interno della Direzione cen-

trale normativa, e successive integrazioni

c) Decisione della Commissione europea del 3 luglio 2012, che istituisce il Forum dell’Ue sull’Iva.

Nota

(

1

)

Al progetto partecipano già Belgio, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Lettonia, Malta, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia,

Finlandia, Svezia e Regno Unito. È in corso di perfezionamento l’adesione della Polonia.

Commercio estero

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Legislazione nazionale

marzo 2016