Table of Contents Table of Contents
Previous Page  131 / 140 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 131 / 140 Next Page
Page Background

Commercio estero

131

marzo 2016

E- Commerce - Sistema Moss

Commercio elettronico diretto - Fatture, scontrini e ricevute

L’art. 1, Dlgs n. 42/2015, aggiungendo al comma 1 dell’art. 22, Dpr n. 633/72 il nuovo n. 6-ter), prevede l’esonero

dall’obbligo di fatturazione per i servizi in esame resi a privati (salvo se non espressamente richiesta).

Recentemente con il Dm 27.10.2015, pubblicato sulla Gu 11.11.2015, n. 263, il Mef ha dato attuazione alle disposi-

zioni previste dall’art. 7, comma 2, Dlgs n. 42/2015, che demandava all’emanazione di un apposito decreto l’esonero

dall’emissione dello scontrino/ricevuta fiscale per tali operazioni.

In particolare il citato decreto stabilisce che non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi le seguenti

tipologie di operazioni:

Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti

che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte.

L’esonero è formulato in termini generali, ricomprendendo tutte le prestazioni rese a clienti “privati” domiciliati o resi-

denti nel territorio dello Stato a prescindere dal luogo di stabilimento del fornitore e dalla circostanza che quest’ultimo abbia o

meno aderito al Moss.

DECRETO del 27/10/2015 del ministero dell’Economia e delle Finanze (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novem-

bre 2015).

Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di

servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impre-

sa, arte o professione.

Il ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'im-

posta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 22, primo comma, dello stesso decreto, che stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se

non richiesta dal cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo genera-

lizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servi-

zi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,

per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che attribuisce delega al ministro delle Finanze di stabilire, con decreto, sen-

tite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1 nei con-

fronti di determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitività e di scarsa

rilevanza fiscale;

Visto il decreto del ministro delle Finanze del 21 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante

l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti;

Visto l'art. 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regola-

mento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempi-

menti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la

semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;

Visto il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2015, recante l'esonero dall'obbligo di rila-

scio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti;

Vista la direttiva 2008/8/Ce del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/Ce per quanto

riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

Legislazione nazionale