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gennaio 2016

Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

d. l’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al suben-

trante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, pre-

veda, per i casi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l'assunzione

degli stessi alle dipendenze dell'impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un

diverso soggetto;

e. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessiona-

rio, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il perio-

do residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che pro-

segue con il datore di lavoro cessionario;

f. la fruizione dell’esonero è, infine, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente

in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro

prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Nel ribadire nuovamente che, fermi gli altri requisiti di legge, la condizione legittimante la fruizione dell’esonero con-

siste nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, si richiama

l’attenzione sulla circostanza che, nella volontà del legislatore - anche alla luce dell’obiettivo ultimo della norma: promuove-

re la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato – non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgi-

mento nei sei mesi precedenti di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di

lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di colla-

borazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

Come chiarito nell’ambito della circolare n. 17/2015, ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo, inoltre,

nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), il lavora-

tore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con

società da questi controllata o a questi collegata ai sensi dell’art. 2359 cc, nonché facenti capo, ancorché per interposta

persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge n. 190/2014). Al riguardo, per i rapporti di

lavoro intermittenti

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si osserva, da un lato, come già previsto nella circolare n. 17/2015 più volte citata, che il lavoro inter-

mittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità,

costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natu-

ra discontinua (“svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente … ovvero per periodi predeterminati

nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”, art. 34, comma 1, Dlgs n. 276/2003), tant’è che, sul piano generale, la

durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (“con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici

esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di

lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni

solari”, art. 34, comma 3, Dlgs n. 276/2003); d’altro canto, si ribadisce che la finalità dell’esonero contributivo di cui ai

commi 118 e seguenti dell’articolo 1 della legge di stabilità si individua nell’espansione di forme di occupazione basate sulla

stabilità della prestazione lavorativa. Pertanto, il lavoratore che nel trimestre fisso (1.10.2014-31.12.2014) abbia avuto un

rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro - o con altro datore di lavoro a lui

collegato o controllato – potrà essere assunto a tempo indeterminato con il diritto, sussistendo tutte le altre condizioni legit-

timanti, alla fruizione dell’esonero triennale.

Ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo, si ricorda l’ulteriore condizione secondo la quale il lavoratore

non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume (art. 1,

comma 118, secondo periodo, legge di stabilità 2015). Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condi-

zione di legge, va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o

ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso sog-

getto, al momento della nuova assunzione.

3.3. Durata dello sgravio

Il beneficio riguarda, come è noto, le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministra-

zione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, com-

presi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.