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Sindacale / Sicurezza sul lavoro

gennaio 2016

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Leggi decreti circolari

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per mater-

nità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

3.4. Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni

delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.

Pertanto, come già previsto con circolare n. 17 del 2015 più volte citata, assumendo a riferimento le forme di incen-

tivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni effettuate nel corso del 2015, il predetto

esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da

oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego

da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da

un’accentuata disparità di genere, di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012.

A tal proposito, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo deter-

minato, e poi dell’incentivo della legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato. Infatti, ricorrendo tutti i requi-

siti specifici richiesti dalla L 190/2014, l’incentivo può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui si trasformi a tempo indetermina-

to un rapporto a termine agevolato ai sensi dell’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012.

L’incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.

Si formulano i seguenti esempi.

- In data 1.6.2015 Alfa assume a tempo determinato per 3 mesi Tizio, ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e, alla

scadenza (31.8.2015), trasforma il rapporto a tempo indeterminato. Ad Alfa spetta l’incentivo per il rapporto a tempo

determinato di 3 mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge); per la trasformazione a tempo indeterminato ad Alfa (se

ricorrono tutte le condizioni di legge) spetta l’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per trentasei mesi.

La condizione legittimante la fruizione dei due incentivi è computata in modo diverso in relazione alle varie categorie

di lavoratori. Ai fini dell’applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 4, commi 8-11, L 92/2012 è necessario che:

- il lavoratore ultracinquantenne sia disoccupato da oltre 12 mesi;

- la donna residente in aree svantaggiate ovvero appartenente ad una professione o ad un settore economico caratterizza-

ti da accentuata disparità occupazionale di genere deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6

mesi;

- la donna infracinquantenne, che risiede in un’area non svantaggiata, che non eserciti una professione né sia impiegata in

un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, deve essere priva di impiego rego-

larmente retribuito da almeno 24 mesi;

- il lavoratore assunto o trasformato a tempo indeterminato per il quale si intende godere dell’esonero triennale non deve

essere stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti o titolare di un rapporto a tempo indeter-

minato nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità con il datore di lavoro richie-

dente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 cc.

Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a tempo

determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato.

Sul punto, si fa presente che il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale

beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato il rapporto di lavoro sulla base dello specifico

regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un altro. Pertanto, se il datore di lavoro ha già richiesto l’agevo-

lazione ex art. 8, comma 2, secondo periodo, della L 223/1991, non può, in un momento successivo, modificare tale scelta

e chiedere l’applicazione dell’esonero triennale.

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è invece, come noto, cumulabile con gli incentivi che

assumono natura economica. Sul piano operativo, si specifica che per godere dell’incentivo di natura economica previsto

dall’art. 8, comma 4, della legge 223/1991, unitamente all’esonero triennale, è necessario che il datore di lavoro inoltri la

richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 5T alla sede competente mediante la funzionalità “Contatti” del

Cassetto previdenziale aziende e valorizzi nel flusso UniEmens nell’elemento <Incentivo> di <DatiRetributivi> di

<DenunciaIndividuale> il <TipoIncentivo> “MOBI” .