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apr i le 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

b) al recesso durante il periodo di prova di cui all’articolo 2096 del codice civile;

c) nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidan-

za o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate

presso la Direzione del lavoro territorialmente competente (ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151);

d) ai rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale

del Codice della navigazione.

Infine, in considerazione del fatto che la ratio dell’intervento normativo di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n.

151 del 2015 è principalmente quella di contrastare la pratica delle c.d. dimissioni in bianco (cfr. articolo 1, comma 6, lettera

g) della legge delega n. 183 del 2014), pratica che non risulta presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze

delle pubbliche amministrazioni, si ritiene che la citata disposizione, così come la precedente disciplina di cui all’articolo 4,

commi da 17 a 23-bis della legge n. 92 del 2012, non trovi applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbli-

che amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. I contenuti del Dm 15 dicembre 2015

Il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2015 reca l’adozione del modulo utilizzato

per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca e contiene

altresì una regolamentazione organica del nuovo sistema di comunicazione, definendo parimenti le modalità tecniche di

trasmissione ai soggetti interessati (datori di lavoro e Direzioni del lavoro territorialmente competenti) nonché i compiti dei

soggetti che la legge individua come “intermediari”, ovvero i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le com-

missioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lett. h) e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che

possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore (“soggetti abilitati”).

Entro il 12 marzo 2016, sarà disponibile sul sito del ministero del Lavoro –

www.lavoro.gov.it

– il modulo utilizzabile

sia dai lavoratori sia dai soggetti che la disposizione individua come intermediari (articolo 26, comma 4, del decreto legisla-

tivo n. 151 del 2015).

2.1 Aspetti generali

Il preambolo contiene il riferimento normativo che costituisce la fonte primaria in attuazione della quale è stato ema-

nato il decreto e il riferimento del codice dell’amministrazione digitale, che disciplina in forma organica l’uso appropriato

delle tecnologie informatiche all’interno della pubblica amministrazione.

Sempre in via generale, l’articolo 2 del decreto reca le definizioni dei principali termini e locuzioni utilizzati nel testo

normativo, sia per consentire una formulazione più efficace delle singole disposizioni sia per assicurare l’uniformità interpre-

tativa rispetto al loro significato letterale. Tali definizioni nel prosieguo della nota circolare saranno indicate in carattere cor-

sivo.

Il decreto prevede che il recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro non solo sia manifestato in “forma tipica”, ma

anche che essa debba corrispondere necessariamente a quella del modulo adottato con il decreto stesso.

2.2 Soggetti abilitati

L’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 individua, al comma 4, i soggetti ai quali il lavoratore può rivol-

gersi per effettuare le comunicazioni secondo le nuove modalità.

Tale previsione è puntualmente ripresa dall’articolo 2 del decreto ministeriale, che definisce

soggetti abilitati:

- i patronati;

- le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lett. h), e 76

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

A essi il lavoratore può rivolgersi per l’invio del modulo indipendentemente dal luogo ove questi sia residente o pre-

sti la sua attività lavorativa.