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apr i le 2016

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed

offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-

venti e servizi sociali” e, in particolare, l’art. 21 che istituisce il sistema informativo dei servizi sociali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed, in

particolare, l’art. 81, comma 29, che istituisce un fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamen-

te di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recan-

te “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pub-

blica e la perequazione tributaria” e, in particolare, l’art. 13 che istituisce il casellario dell’assistenza;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante

“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” e, in particolare, l’art. 60, comma 1, che stabilisce l’avvio di

una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti di uno strumento di contrasto alla povertà assoluta;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una pro-

spettiva di crescita” e, in particolare, l’art. 4, commi 41 e 42, che prevedono ipotesi di decadenza dai trattamenti collegati

allo stato di disoccupazione;

Visto il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle

Finanze, del 10 gennaio 2013, adottato ai sensi del citato art. 60, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, che specifica

le modalità di attuazione della sperimentazione e indica, alla tabella 2, l’ammontare del beneficio mensile, articolato in

ragione della numerosità del nucleo familiare beneficiario;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernen-

te la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equiva-

lente (Isee)”;

Visto il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle

Finanze, 16 dicembre 2014, n. 206, recante “Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza, a

norma dell’art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122”;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano nella riunione del 30 luglio 2015;

Considerato che l’art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015 istituisce l’Asdi in via sperimentale per

l’anno 2015 con riferimento ai lavoratori beneficiari della prestazione Naspi che abbiano usufruito di questa per l’intera sua

durata entro il 31 dicembre 2015 nei limiti di spesa indicati per ciascun anno 2015 e 2016 al comma 7 del medesimo artico-

lo e che il comma 8 del medesimo articolo prevede che all’eventuale riconoscimento dell’Asdi negli anni successivi al 2015

si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in

particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato art. 16, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 2015, alla defini-

zione di modalità attuative dell’Asdi che permettano continuità nell’erogazione della misura in caso di eventuale riconosci-

mento dell’Asdi negli anni successivi al 2015;

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «Asdi»: l’Assegno di disoccupazione, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015;

b) «Naspi»: la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 22 del

2015;

c) «Isee»: l’indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri n.

159 del 2013;