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apr i le 2016

A tal proposito si sottolinea come il legislatore del 2015, con il Dlgs n. 148 abbia confermato all’art. 8 comma 2

quanto già precedentemente previsto dall’art. 8, comma 4, del Dl 86/1988 secondo cui “il lavoratore che svolga attività di

lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di

lavoro effettuate”.

In ordine all’espletamento di attività lavorativa presso terzi nelle giornate interessate dalla solidarietà, ai fini

dell’eventuale rimodulazione o decadenza dal relativo contributo, si rinvia ai chiarimenti già forniti dall’Inps con circolare n.

130/2010.

Pubblicato il decreto di attuazione

dell’assegno di disoccupazione (Asdi)

Pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, il decreto 29 ottobre 2015 con il quale il ministero del

Lavoro dà attuazione all’assegno di disoccupazione (Asdi), così come previsto dall’articolo 16, comma 6, del Dlgs n. 22/15.

Tale assegno è finalizzato a fornire un'ulteriore tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che hanno terminato di

beneficiare della Naspi e che siano ancora privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

Il decreto, in particolare, individua:

- beneficiari;

- durata e misura del beneficio;

- compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa e decadenza;

- progetto personalizzato;

- obblighi e sanzioni;

- modalità di richiesta ed erogazione;

- monitoraggio e valutazione.

DECRETO del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 ottobre 2015.

Attuazione dell’articolo 16, comma 6, del

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (Asdi).

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori

sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e

dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” e, in particolare, l’art. 1, comma 2,

lettera b), numero 5), che prevede l’eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’Aspi, di una prestazione, eventualmente

priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore

della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte

dai servizi competenti;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di

ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione

della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’art. 16, che istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, l’assegno di

disoccupazione (Asdi) e, al comma 6, demanda a un decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto

con il ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, di definire i criteri e le modalità di concessione dell’assegno;

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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