apr i le 2016
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
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Leggi decreti circolari
d) «Isee corrente»: l’Isee calcolato secondo le modalità di cui all’art. 9 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013;
e) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare del richiedente l’Asdi, come definito ai fini Isee e risultante nella dichiarazione
sostitutiva unica di cui all’art. 10 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l’ac-
cesso al beneficio dell’Asdi;
f) «Figli a carico»: i figli minorenni che risultano componenti il nucleo familiare e per i quali il genitore non richiedente non
percepisca assegni per il nucleo familiare;
g) «Carta acquisti sperimentale»: la carta acquisti di cui all’art. 60 del citato decreto-legge n. 5 del 2012, con le specifiche
caratteristiche definite dal decreto interministeriale 10 gennaio 2013.
Articolo 2
Beneficiari
1. L’Asdi è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, secondo le modalità di cui all’art. 7, ai lavoratori che:
a) abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della Naspi per la sua durata massima, come definita dall’art. 5 del decreto
legislativo n. 22 del 2015;
b) siano ancora in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, al
termine del periodo di fruizione della Naspi;
c) siano, al termine del periodo di fruizione della Naspi, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un
minore di anni 18 o abbiano un’età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
d) siano in possesso di una attestazione dell’Isee, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o infe
riore ad euro 5.000. Ai fi ni del mantenimento dell’Asdi, la dichiarazione sostitutiva unica a fini Isee è aggiornata in gen-
naio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso. Qualora ricor-
rano le condizioni di cui all’art. 9 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ai fini della richie-
sta dell’Asdi può essere utilizzata una attestazione dell’Isee corrente;
e) non abbiano usufruito dell’Asdi per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di
fruizione della Naspi e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo
termine;
f) abbiano sottoscritto un progetto personalizzato di cui all’art. 5.
2. Nel caso l’ammontare dei trattamenti ai fini Naspi percepiti prima della richiesta dell’Asdi sia valorizzato in tutto o
in parte nella componente reddituale dell’Isee o dell’Isee corrente, tale ammontare, diviso per il valore della scala di equiva-
lenza applicata nel calcolo dell’Isee, è sottratto dall’Inps dal valore dell’Isee medesimo ai soli fi ni della valutazione del pos-
sesso del requisito per la concessione dell’Asdi di cui al comma 1, lettera d.
Articolo 3
Durata e misura del beneficio
1. L’Asdi è erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della Naspi per
una durata massima di sei mesi. Qualora il lavoratore abbia già fruito dell’Asdi nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione
della Naspi, l’Asdi è erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell’Asdi fruito in tale perio-
do di tempo e comunque per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi di Asdi fruiti nei 5 anni prece-
denti il termine di fruizione della Naspi.
2. L’importo dell’Asdi è pari al 75 per cento dell’ultima indennità Naspi percepita, e, comunque, in misura non supe-
riore all’ammontare dell’assegno sociale, di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. L’importo di cui al comma 2 è incrementato di un ammontare pari ad un quinto dell’assegno sociale per il primo
figlio a carico. Nel caso in cui i figli a carico siano in numero superiore a uno, gli incrementi complessivi dell’importo
dell’Asdi sono quelli indicati nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.