apr i le 2016
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
TIPOLOGIA DI UTENZA
Le funzionalità per la trasmissione delle dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca sono riser-
vate alle seguenti classi di utenza:
- lavoratori;
- soggetti abilitati (art. 26, comma 4 del decreto legislativo n. 151 del 2015).
Oltre che a tali soggetti, le comunicazioni inviate sono accessibili nel portale, in sola lettura, a:
- i datori di lavoro, limitatamente a quelle riguardanti la propria azienda;
- le Direzioni territoriali del lavoro, individuate per competenza.
CIRCOLARE n. 12 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 marzo 2016.
Modalità di comunicazione delle
dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Nuova disciplina ai sensi dell’articolo 26
del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151 e del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15
dicembre 2015.
La nuova disciplina introdotta dal Dlgs n. 151 del 2015
L’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utiliz-
zando appositi moduli resi disponibili dal ministero del Lavoro e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del
lavoro competente.
In attuazione di tale previsione è stato adottato in data 15.12.2015 il decreto del ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016, in vigore dal 12 gennaio 2016, con il quale è
stato definito il modulo per la comunicazione del recesso del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione
consensuale. Il modello “telematico” adottato con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 è valido su tutto il territorio
nazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità.
1.1 Finalità e ambito di applicazione
La nuova disciplina, che si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016 e riguarda tutti i rapporti
di lavoro subordinato a eccezione delle ipotesi di cui al punto 1.2, intende, da un lato, evitare il fenomeno delle c.d. “lettere
di dimissioni in bianco” e, dall’altro, rendere inefficaci le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalle
nuove disposizioni.
Resta fermo per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta
causa di dimissioni e fermo restando che, in caso di mancato rispetto del termine di preavviso, le dimissioni, pure se imme-
diatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell’eventuale danno. Come stabilito dall’art. 26, comma 1, del
decreto legislativo n. 151 del 2015, le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina in
esame sono inefficaci; in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con
le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina.
La nuova modalità di cui all’articolo 26 del decreto legislativo. n. 151 del 2015 si applica a tutti i casi di recesso uni-
laterale del lavoratore e ai casi di risoluzione consensuale di cui all’articolo 1372, comma 1, del codice civile, per i quali si
introduce la medesima “forma tipica” del modulo adottato con il decreto ministeriale 15 dicembre 2015.
È opportuno ricordare che il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto dalla nuova
disciplina, ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità (articolo
26, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2015).
1.2. Fattispecie escluse dalla nuova disciplina
La disciplina introdotta dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2005 non si applica:
a) ai rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi c.d. “protette” (art. 26, comma 7, decreto
legislativo n. 151 del 2015);