novembre 2016
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
2. La corte d’appello può rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di recupero nei seguenti casi:
a) le spese e le risorse necessarie per il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito di accertamento effet-
tuato dall’autorità adita, risultano sproporzionate rispetto all’importo da recuperare;
b) la sanzione pecuniaria è inferiore a 350 euro o all’equivalente di tale importo;
c) in presenza del mancato rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei trasgressori e dei principi giuridici fondamentali
loro applicabili, previsti dalla Costituzione.
Articolo 21
Procedimento e decisione di riconoscimento
1. Quando ai fini dell’esecuzione in Italia, la procura generale presso la corte di appello riceve da un altro Stato mem-
bro, tramite l’Ispettorato nazionale del lavoro, la richiesta di recupero corredata dal provvedimento che irroga la sanzione
amministrativa pecuniaria, contenente le informazioni di cui all’articolo 15 il procuratore generale presso la corte di appello
competente ai sensi dell’articolo 19, fa richiesta di riconoscimento alla corte di appello che provvede alla notifica della richie-
sta al datore di lavoro entro il termine di trenta giorni.
2. Il procedimento davanti alla corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall’articolo 127
del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il presidente del collegio fissa la data dell’udienza che viene comunica-
ta al datore di lavoro e alle altre parti interessate, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’udienza, ove viene sentito
anche il pubblico ministero. La Corte di appello decide entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta
trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, valutate dal presidente della corte di appello, sia impossi-
bile rispettare tale termine, si provvede ad informare l’autorità richiedente entro i successivi quindici giorni al fine di ottenere
una proroga di ulteriori trenta giorni per l’esecuzione.
3. Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento, la corte di appello la trasmette al procuratore generale per
l’esecuzione.
4. Avverso la decisione emessa dalla corte di appello il procuratore generale, la persona cui è stata irrogata la san-
zione e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazio-
ne o notifica dell’avviso di deposito. Dell’avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a
fondamento della decisione sulle sanzioni amministrative pecuniarie, è informata senza indugio l’autorità richiedente.
5. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione.
6. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all’articolo
127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa all’autorità richiedente.
7. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.
8. La decisione divenuta irrevocabile è immediatamente trasmessa all’autorità richiedente.
9. L’autorità giudiziaria adita comunica, nelle forme previste dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n.
1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite Imi all’autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto.
10. Se il riconoscimento è negato perché la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria deve
essere eseguito in un altro Stato, l’autorità giudiziaria adita provvede secondo le modalità indicate nel comma 9.
Articolo 22
Sospensione del procedimento
1. Se il provvedimento da eseguire è impugnato, la procedura di esecuzione transnazionale della sanzione è sospe-
sa fino alla decisione dell’autorità competente dello Stato membro richiedente.
Articolo 23
Effetti del riconoscimento
1. Quando la corte di appello provvede al riconoscimento del provvedimento che irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria, l’esecuzione è disciplinata secondo la legge italiana.