novembre 2016
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
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Leggi decreti circolari
2. Quando ai fini del recupero nei confronti del trasgressore e dell’obbligato in solido sussiste la competenza delle
autorità di Stati diversi, il provvedimento che irroga la sanzione è trasmesso all’autorità di un solo Stato di esecuzione per
volta.
3. Se il provvedimento da eseguire è impugnato dall’impresa destinataria, l’Ispettorato nazionale del lavoro ne infor-
ma senza indugio l’autorità dell’altro Stato membro.
Articolo 17
Effetti del riconoscimento
1. L’Ispettorato nazionale del lavoro non è tenuto all’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione quando
l’autorità adita comunica di avere dato seguito alla richiesta di recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. L’Ispettorato nazionale del lavoro procede all’esecuzione quando:
a) l’autorità adita comunica la mancata esecuzione, totale o parziale;
b) l’autorità adita rifiuta il riconoscimento per uno dei motivi di cui all’articolo 20.
3. Se il trasgressore prova di avere provveduto al pagamento, totale o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro ne
dà comunicazione all’autorità adita, anche ai fini della deduzione dall’importo complessivo oggetto di esecuzione.
SEZIONE III
Richiesta di notifica e di recupero da altri stati membri
Articolo 18
Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione
1. L’Ispettorato nazionale del lavoro che riceve tramite Imi da un altro Stato membro una richiesta di notifica di un
provvedimento amministrativo o giudiziario che irroga o conferma una sanzione amministrativa pecuniaria nonché di ogni
altro documento pertinente, valutata la sussistenza di eventuali motivi di rigetto di cui all’articolo 20, comma 1, provvede
senza formalità, entro il termine di trenta giorni.
2. L’Ispettorato nazionale del lavoro comunica tramite Imi all’autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto.
3. La notifica di un provvedimento, effettuata secondo le disposizioni dell’ordinamento interno dall’autorità adita, ha gli
effetti previsti dalla disciplina dell’ordinamento dello Stato richiedente.
Articolo 19
Richiesta di recupero della sanzione
1. La competenza a decidere sulla richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta alla corte di
appello nel cui distretto risiede la persona nei confronti della quale è stata irrogata la sanzione e dispone di beni o di un red-
dito, ovvero risiede o dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale al momento della trasmis-
sione dallo Stato membro del provvedimento da eseguire.
2. Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, provvede con ordinanza disponendo la trasmissione
degli atti alla corte di appello competente dandone tempestiva comunicazione, tramite l’Ispettorato nazionale del lavoro
all’autorità richiedente.
3. Il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, effettuato secondo le disposizioni dell’ordinamento interno
dall’autorità adita ha gli effetti previsti dalla disciplina dell’ordinamento dello Stato richiedente.
Articolo 20
Motivi di rigetto
1. La corte d’appello non è tenuta a dare esecuzione a una richiesta di notifica o di recupero se la richiesta non contiene
le informazioni di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, è incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione.