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novembre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

2. Quando ai fini del recupero nei confronti del trasgressore e dell’obbligato in solido sussiste la competenza delle

autorità di Stati diversi, il provvedimento che irroga la sanzione è trasmesso all’autorità di un solo Stato di esecuzione per

volta.

3. Se il provvedimento da eseguire è impugnato dall’impresa destinataria, l’Ispettorato nazionale del lavoro ne infor-

ma senza indugio l’autorità dell’altro Stato membro.

Articolo 17

Effetti del riconoscimento

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro non è tenuto all’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione quando

l’autorità adita comunica di avere dato seguito alla richiesta di recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. L’Ispettorato nazionale del lavoro procede all’esecuzione quando:

a) l’autorità adita comunica la mancata esecuzione, totale o parziale;

b) l’autorità adita rifiuta il riconoscimento per uno dei motivi di cui all’articolo 20.

3. Se il trasgressore prova di avere provveduto al pagamento, totale o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro ne

dà comunicazione all’autorità adita, anche ai fini della deduzione dall’importo complessivo oggetto di esecuzione.

SEZIONE III

Richiesta di notifica e di recupero da altri stati membri

Articolo 18

Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro che riceve tramite Imi da un altro Stato membro una richiesta di notifica di un

provvedimento amministrativo o giudiziario che irroga o conferma una sanzione amministrativa pecuniaria nonché di ogni

altro documento pertinente, valutata la sussistenza di eventuali motivi di rigetto di cui all’articolo 20, comma 1, provvede

senza formalità, entro il termine di trenta giorni.

2. L’Ispettorato nazionale del lavoro comunica tramite Imi all’autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto.

3. La notifica di un provvedimento, effettuata secondo le disposizioni dell’ordinamento interno dall’autorità adita, ha gli

effetti previsti dalla disciplina dell’ordinamento dello Stato richiedente.

Articolo 19

Richiesta di recupero della sanzione

1. La competenza a decidere sulla richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta alla corte di

appello nel cui distretto risiede la persona nei confronti della quale è stata irrogata la sanzione e dispone di beni o di un red-

dito, ovvero risiede o dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale al momento della trasmis-

sione dallo Stato membro del provvedimento da eseguire.

2. Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, provvede con ordinanza disponendo la trasmissione

degli atti alla corte di appello competente dandone tempestiva comunicazione, tramite l’Ispettorato nazionale del lavoro

all’autorità richiedente.

3. Il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, effettuato secondo le disposizioni dell’ordinamento interno

dall’autorità adita ha gli effetti previsti dalla disciplina dell’ordinamento dello Stato richiedente.

Articolo 20

Motivi di rigetto

1. La corte d’appello non è tenuta a dare esecuzione a una richiesta di notifica o di recupero se la richiesta non contiene

le informazioni di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, è incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione.