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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
novembre 2016
- Il regolamento (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l’accesso al mer-
cato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (Ce) n. 561/2006 (rifusione) (Testo rilevante
ai fini del See) è pubblicato nella Guue 14 novembre 2009, n. L 300.
- Il regolamento (Ce) 25 ottobre 2012, n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/Ce della Commissione («regolamento Imi»),
Testo rilevante ai fini del See, è pubblicato nella Guue 14 novembre 2012, n. L 316.
Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 (Attuazione della direttiva 96/71/Ce in materia di distacco dei lavoratori nell’àmbito di una pre-
stazione di servizi) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30 marzo 2000, n. 75.
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, So.
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, So.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 settembre 2015,
n. 221, So.
Note all’art. 1:
- Il testo dell’art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, citato nelle note alle premesse, così recita:
«Art. 4.
(Agenzie per il lavoro)
1. Presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento
delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo è articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all’articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui
all’articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza
dei requisiti giuridici e finanziari di cui all’articolo 5, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni suc-
cessivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l’autorizzazione a tempo indeterminato. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rila-
scia l’autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indetermi-
nato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli sposta-
menti di sede, l’apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività e hanno inoltre l’obbligo di fornire alla autorità concedente tutte
le informazioni da questa richieste.
5. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del
corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di
revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell’albo delle agenzie
per il lavoro.
6. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l’iscrizione della agenzia alle sezioni di
cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l’iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L’autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.».
- Per i riferimenti normativi al regolamento (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1072/2009, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi al regolamento (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 2:
- Il testo dell’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, citato nelle note alle premesse, così recita: