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novembre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

4. Nell’ipotesi di distacco di cui all’articolo 1, comma 1, trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli

articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il caso di somministrazione, l’arti-

colo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

5. In caso di distacco nell’ambito di un contratto di trasporto trova applicazione l’articolo 83 -bis, commi da 4-bis a

4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 5

Difesa dei diritti

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, i lavoratori distaccati che prestano o hanno prestato atti-

vità lavorativa in Italia possono far valere i diritti di cui all’articolo 4 in sede amministrativa e giudiziale.

Articolo 6

Osservatorio

1. È costituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un osservatorio con compiti di monitoraggio sul

distacco dei lavoratori finalizzato a garantire una migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni

di lavoro e di occupazione.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro assicurano all’os-

servatorio, attraverso un’apposita convenzione, l’accesso ai dati relativi, tra l’altro, al numero, alla durata e al luogo dei

distacchi in Italia, all’inquadramento dei lavoratori distaccati e alla tipologia dei servizi per i quali avviene il distacco.

L’osservatorio formula proposte circa le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione da pubblicare sul sito

istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’articolo 7 e assume ogni altra iniziativa per la miglio-

re diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati.

2. L’osservatorio è composto da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativa-

mente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali compa-

rativamente più rappresentative a livello nazionale dei datori di lavoro, due rappresentanti del ministero del Lavoro e delle

Politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente, un rappresentante dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del

lavoro, un rappresentante dell’Inps, un rappresentante dell’Istituto di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 150, e un rappresentante designato dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti dell’osservatorio non

spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

CAPO II

Accesso alle informazioni e cooperazione amministrativa

Articolo 7

Accesso alle informazioni

1. Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di

distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che provvede ai relativi aggior-

namenti. Esse in particolare sono relative a:

a) condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori distaccati in Italia;

b) contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati in Italia, con particolare riferimento alle tariffe minime salariali e ai loro

elementi costitutivi, al metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione del personale;

c) procedure per sporgere denuncia, nonché la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile ai

lavoratori distaccati;

d) soggetti a cui i lavoratori e le imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni con riferimento ai diritti e agli obblighi

derivanti dalle disposizioni nazionali.

2. Tutte le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in lingua italiana e inglese, in modo trasparente, chiaro e

dettagliato, conformemente agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità e sono accessibili gratuita-

mente.