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novembre 2016

Articolo 8

Cooperazione amministrativa

1. Al fine di realizzare un’efficace cooperazione amministrativa, l’Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestiva-

mente alle motivate richieste di informazione delle autorità richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le inda-

gini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori.

2. Le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o

alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l’invio di documenti e informa-

zioni circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi.

3. Al fine di consentire all’autorità competente di fornire una risposta alle richieste di cui ai commi 1 e 2, i destinatari

della prestazione di servizi stabiliti in Italia comunicano all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie.

4. Lo scambio delle informazioni avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno, di seguito Imi, o per

via telematica nel rispetto dei seguenti termini:

a) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta nei casi urgenti, che richiedano la consultazione di

registri. Le ragioni di urgenza sono espressamente indicate nella richiesta unitamente agli elementi idonei a comprovarla;

b) entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta in tutti gli altri casi.

5. L’Ispettorato nazionale del lavoro può applicare gli accordi e le intese bilaterali relativi alla cooperazione ammini-

strativa al fine di accertare e monitorare le condizioni applicabili ai lavoratori distaccati, fermo restando l’utilizzo, per quanto

possibile, di Imi, per lo scambio delle informazioni.

6. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà a rispondere alla richiesta di informazioni o ad eseguire i controlli e le

ispezioni nei termini espressamente previsti nella richiesta, l’Ispettorato nazionale del lavoro ne fornisce tempestiva comuni-

cazione all’autorità richiedente al fine di individuare una soluzione.

7. Nel caso in cui l’autorità competente ravvisi casi di irregolarità, si attiva senza ritardo affinché tutte le informazioni

pertinenti siano trasmesse tramite Imi allo Stato membro interessato.

8. La richiesta di informazioni non è ostativa all’adozione di misure atte a prevenire possibili violazioni delle disposi-

zioni del presente decreto.

9. La cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca con le autorità competenti di altri Stati membri è svolta a

titolo gratuito. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente in relazione alle richieste cui si riferiscono.

Articolo 9

Misure di accompagnamento

1. Nell’ambito delle iniziative adottate dalla Commissione europea, lo Stato italiano adotta le misure necessarie a svi-

luppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell’assistenza

reciproca, nonché della vigilanza sul rispetto della normativa vigente, con gli altri Stati membri.

CAPO III

Obblighi e sanzioni

Articolo 10

Obblighi amministrativi

1. L’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al ministero del Lavoro e delle

Politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modi-

ficazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell’impresa distaccante;

b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;

c) data di inizio, di fine e durata del distacco;

d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;

9

Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro