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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

novembre 2016

6) trasformazione;

7) rinnovo;

8) riparazione;

9) smantellamento;

10) demolizione;

11) manutenzione;

12) manutenzione lavori di pittura e di pulitura;

13) bonifica.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, comma 3,

del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,

al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi-

cacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea (Guue).

Note alle premesse:

- L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con

determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i

decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il testo dell’art. 1 e l’allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’at-

tuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014) pubblicata nella Gazzetta ufficiale 31 luglio 2015,

n. 176, così recita:

«Art. 1.

(Delega al governo per l’attuazione di direttive europee)

1. Il governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24

dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della legge 24

dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il

ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione

degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il pare-

re dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o

regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti

occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle

minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già asse-

gnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.

183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri

sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanzia-

rie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in

ogni caso, sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell’articolo 31,

comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

«Allegato B (articolo 1, comma 1):

1) 2010/53/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli orga-

ni umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);