novembre 2016
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
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Leggi decreti circolari
e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
f) tipologia dei servizi;
g) generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);
h) generalità del referente di cui al comma 4;
i) numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione, in caso di somministrazione
transnazionale ove l’autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.
2. Con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono definite le modalità delle comunicazioni.
3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di:
a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di
cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine
e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti
equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato
relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede
dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.
4. L’impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente decreto ha l’obbligo di designare, per tutto il periodo del
distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la
negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.
Articolo 11
Ispezioni
1. L’Ispettorato nazionale del lavoro pianifica ed effettua accertamenti ispettivi volti a verificare l’osservanza delle
disposizioni del presente decreto, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e secondo le disposizioni
vigenti in materia di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell’Unione europea.
Articolo 12
Sanzioni
1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrati-
va pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
2. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a), è punita con la sanzione amministrativa pecu-
niaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 10, commi 3, lettera b), e 4, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.
4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere superiori a 150.000 euro.
CAPO IV
Esecuzione delle sanzioni amministrative
SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 13
Ambito di applicazione
1. I principi dell’assistenza e del riconoscimento reciproci, nonché le misure e le procedure di cui al presente capo si
applicano all’esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alle imprese che distaccano uno o
più lavoratori ai sensi dell’articolo 1.