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novembre 2016

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie, inclusi gli interessi, le spese

ed eventuali somme accessorie irrogate o confermate in sede amministrativa o giudiziaria, relative alla mancata osservanza

delle disposizioni del presente decreto.

3. Ai fini di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni del presente capo e non si applica la disciplina di cui

alla legge 21 marzo 1983, n. 149, sulla notifica e l’ottenimento all’estero di documenti, informazioni e prove in materia ammi-

nistrativa.

SEZIONE II

Richiesta di notifica e di recupero ad altri stati membri

Articolo 14

Competenza

1. La competenza a trasmettere la richiesta di notifica di provvedimenti amministrativi o giudiziari o la richiesta di

recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta all’Ispettorato nazionale del lavoro.

2. La richiesta è trasmessa all’autorità competente dello Stato membro nel quale la persona risiede o ha il proprio

domicilio o, se persona giuridica, ha la propria sede legale. In caso di richiesta di recupero, qualora la persona fisica o giuri-

dica non disponga di beni nello Stato membro di cui al primo periodo, la richiesta è trasmessa all’autorità competente dello

Stato nel quale la persona dispone di beni o di un reddito.

Articolo 15

Condizioni per la trasmissione

1. La richiesta di notifica di un provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria e di ogni altro docu-

mento pertinente e la richiesta di recupero sono effettuate in presenza dei seguenti presupposti:

a) quando non sia possibile procedere alla notifica o al recupero applicando le disposizioni e le procedure previste dall’ordi-

namento interno;

b) quando il provvedimento amministrativo o giudiziario non è soggetto a impugnazione.

2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa ai sensi dell’articolo 16 e deve contenere i seguenti elementi:

a) le generalità, la residenza o il domicilio del destinatario ove diverso dalla residenza e ogni altra informazione utile alla sua

identificazione;

b) una sintetica esposizione dei fatti e delle circostanze della violazione e la disciplina applicabile;

c) l’indicazione delle disposizioni che consentono l’esecuzione secondo l’ordinamento interno e ogni altra informazione o

documento, anche di natura giudiziaria, concernente la sanzione amministrativa pecuniaria e le eventuali impugnazioni;

d) i dati identificativi dell’autorità amministrativa o giudiziaria competente al gravame sulla sanzione amministrativa pecunia-

ria e, se diversa, dell’autorità competente a fornire ulteriori informazioni sulla sanzione o sulle possibilità di impugnazione.

3. La richiesta di cui al comma 1 indica altresì:

a) nel caso di richiesta di notifica di un provvedimento o di altro documento pertinente, lo scopo della notifica e il termine

entro il quale deve essere eseguita;

b) nel caso di richiesta di recupero, la data in cui la sentenza o il provvedimento è divenuto esecutivo o definitivo anche a

seguito di una decisione non più soggetta a impugnazione, una descrizione della natura e dell’ammontare della sanzione

amministrativa pecuniaria, con l’indicazione dello stato della procedura sanzionatoria nonché delle modalità della notifica

al trasgressore e all’obbligato in solido.

Articolo 16

Trasmissione ad altri Stati

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla trasmissione del provvedimento amministrativo o giudiziario, unita-

mente alla documentazione di riferimento, nelle forme previste dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n.

1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite Imi all’autorità competente dell’altro Stato membro.