novembre 2016
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie, inclusi gli interessi, le spese
ed eventuali somme accessorie irrogate o confermate in sede amministrativa o giudiziaria, relative alla mancata osservanza
delle disposizioni del presente decreto.
3. Ai fini di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni del presente capo e non si applica la disciplina di cui
alla legge 21 marzo 1983, n. 149, sulla notifica e l’ottenimento all’estero di documenti, informazioni e prove in materia ammi-
nistrativa.
SEZIONE II
Richiesta di notifica e di recupero ad altri stati membri
Articolo 14
Competenza
1. La competenza a trasmettere la richiesta di notifica di provvedimenti amministrativi o giudiziari o la richiesta di
recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta all’Ispettorato nazionale del lavoro.
2. La richiesta è trasmessa all’autorità competente dello Stato membro nel quale la persona risiede o ha il proprio
domicilio o, se persona giuridica, ha la propria sede legale. In caso di richiesta di recupero, qualora la persona fisica o giuri-
dica non disponga di beni nello Stato membro di cui al primo periodo, la richiesta è trasmessa all’autorità competente dello
Stato nel quale la persona dispone di beni o di un reddito.
Articolo 15
Condizioni per la trasmissione
1. La richiesta di notifica di un provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria e di ogni altro docu-
mento pertinente e la richiesta di recupero sono effettuate in presenza dei seguenti presupposti:
a) quando non sia possibile procedere alla notifica o al recupero applicando le disposizioni e le procedure previste dall’ordi-
namento interno;
b) quando il provvedimento amministrativo o giudiziario non è soggetto a impugnazione.
2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa ai sensi dell’articolo 16 e deve contenere i seguenti elementi:
a) le generalità, la residenza o il domicilio del destinatario ove diverso dalla residenza e ogni altra informazione utile alla sua
identificazione;
b) una sintetica esposizione dei fatti e delle circostanze della violazione e la disciplina applicabile;
c) l’indicazione delle disposizioni che consentono l’esecuzione secondo l’ordinamento interno e ogni altra informazione o
documento, anche di natura giudiziaria, concernente la sanzione amministrativa pecuniaria e le eventuali impugnazioni;
d) i dati identificativi dell’autorità amministrativa o giudiziaria competente al gravame sulla sanzione amministrativa pecunia-
ria e, se diversa, dell’autorità competente a fornire ulteriori informazioni sulla sanzione o sulle possibilità di impugnazione.
3. La richiesta di cui al comma 1 indica altresì:
a) nel caso di richiesta di notifica di un provvedimento o di altro documento pertinente, lo scopo della notifica e il termine
entro il quale deve essere eseguita;
b) nel caso di richiesta di recupero, la data in cui la sentenza o il provvedimento è divenuto esecutivo o definitivo anche a
seguito di una decisione non più soggetta a impugnazione, una descrizione della natura e dell’ammontare della sanzione
amministrativa pecuniaria, con l’indicazione dello stato della procedura sanzionatoria nonché delle modalità della notifica
al trasgressore e all’obbligato in solido.
Articolo 16
Trasmissione ad altri Stati
1. L’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla trasmissione del provvedimento amministrativo o giudiziario, unita-
mente alla documentazione di riferimento, nelle forme previste dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n.
1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite Imi all’autorità competente dell’altro Stato membro.