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Il ministero del Lavoro fissa i criteri per individuare i Ccnl

comparativamente più rappresentativi

Il ministero del Lavoro con interpello del 15 dicembre 2015, n. 27, chiarisce la corretta interpretazione della disposi-

zione contenuta nel Jobs Act relativa alle “collaborazioni”.

In particolare, il Dlgs 81/2015 prevede che “dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subor-

dinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative

e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Tale disposizione non trova applicazione con riferimento: “alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazio-

nali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline spe-

cifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del

relativo settore (...)”

Il ministero del Lavoro precisa che il legislatore ha inteso in più occasioni collegare determinati effetti giuridici esclu-

sivamente agli accordi collettivi sottoscritti da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività in

termini comparativi, con l’evidente finalità di sollecitarne l’adozione.

A titolo esemplificativo, ai fini della fruizione di “benefici normativi e contributivi”, ai sensi dell’art. 1, comma 1175,

legge n. 296/2006, solo l’applicazione dei Ccnl “stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” consentono la fruizione di tali benefici.

Lo stesso ministero aveva già sintetizzato i parametri, elaborati dalla giurisprudenza, a cui occorre fare riferimento ai

fini della corretta verifica comparativa del grado di rappresentatività delle associazioni (imprenditoriali e dei lavoratori), tra i

quali il numero complessivo delle imprese associate, dei lavoratori occupati, la diffusione territoriale ecc.

Anche il Tar del Lazio ha recentemente confermato come l’avverbio “comparativamente” introduca un elemento di

confronto, con la conseguenza che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti accordi collettivi vada deter-

minata in base ad una valutazione comparativa dei citati parametri.

Con l’interpello si afferma che l’applicazione di un Ccnl che non sia sottoscritto da associazioni comparativamente

più rappresentative comunque comporterà l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collabora-

zioni.

Recentemente sono stati siglati accordi collettivi in tema di contratti di collaborazione (in particolari settori quali i call

center, gli asili nido, le attività di formazione ecc.) da soggetti che non sono comparativamente più rappresentativi.

Alla luce di quanto sancito dal ministero del Lavoro e dalle ultime pronunce giurisprudenziali, riteniamo opportuno

sensibilizzare le imprese rispetto alle conseguenze derivanti dall’applicazione di contratti collettivi privi di efficacia, che

potranno essere contestati in fase di verifiche ispettive o di vertenze da parte dei lavoratori.

RISPOSTA del ministero del Lavoro a interpello n. 27 del 15 dicembre 2015.

Art. 9, Dlgs n. 124/2004. Applicazione dell’arti-

colo 2, comma 2, Dlgs n. 81/2015.

L’Assocontact ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito

alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2 lett. a), Dlgs n. 81/2015.

In particolare, si chiede quali siano gli elementi necessari per qualificare l’accordo collettivo previsto dalla disposizio-

ne citata come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni indu-

striali e dell’ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si fa presente che, ai sensi dell’art. 2 sopra citato a decorrere “dal 1° gennaio 2016, si applica la

disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro

esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferi-

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

febbraio 2016

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