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5. Contributo addizionale

Si applica l’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che stabilisce l’applicazione di un contributo addizionale

obbligatorio a carico delle imprese che vengono ammesse al trattamento di integrazione salariale in misura diversa rispetto a

quella prevista dalla normativa previgente.

6. Contribuzione figurativa

Si applica l’articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Trattamento di fine rapporto

A seguito dell’abrogazione della legge 8 agosto 1972, n, 464 da parte dell’articolo 46, comma 1, lettera e) del decreto

legislativo n. 148 del 2015, le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di sospensione o di riduzione

dell’attività lavorativa sono a carico del datore di lavoro.

8. Procedimento amministrativo

a) Per l’ammissione al trattamento l’azienda deve sottoscrivere un accordo in sede governativa presso la Direzione generale

della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Divisione VI e successivamente, entro tempi congrui,

deve presentare la relativa domanda di concessione di trattamento alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e Io

– Divisione III, via Fornovo 8 – 00192 Roma, a mezzo posta raccomandata a/r oppure con posta elettronica certificata

all’indirizzo

DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it

.

La domanda, corredata del verbale di accordo e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzio-

ni di orario, deve contenere i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice

fiscale, numero matricola Inps, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del

trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento con l’indicazione del programma di crisi aziendale come

descritto al punto 4) della presente circolare con il piano di risanamento, l’autodichiarazione relativa ai requisiti di cui all’arti-

colo 1 del decreto interministeriale citato e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefo-

nico e di un indirizzo e-mail.

È possibile scaricare il fac-simile di domanda dal sito istituzionale del ministero del Lavoro e delle politiche sociali

www.

lavoro.gov.it

– Area lavoro – Ammortizzatori sociali – Concessioni in deroga.

b) L’azienda deve indicare nella domanda se opta per il pagamento anticipato della indennità da parte dell’Inps oppure per il

pagamento diretto da parte dell’azienda stessa.

c) La domanda di concessione dell’indennità deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al ministero del

Lavoro e delle Politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione della predetta

indennità avviene con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l’intero periodo richiesto. Fatte salve

eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secon-

do periodo è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’azienda.

d) Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti alla conclusione dell’intervento, procedo-

no alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa alla

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e Io Divisione III entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento. Nel caso in

cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’azienda, il

procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al punto c), si conclude nei successivi 90 giorni con decreto

del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.

e) L’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articola-

zioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una

modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

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febbraio 2016

Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro