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CIRCOLARE n. 31 del ministero del Lavoro del 30 novembre 2015.

Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche

sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze n. 22763 del 12 novembre 2015, relativo al finanzia-

mento di misure di sostegno al reddito in favore di lavoratori del settore dei call center, in attuazione del comma 7

dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

1. Quadro normativo

Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, di seguito decreto

legislativo n. 148 del 2015, ha previsto al comma 7 dell’articolo 44 che, con decreto del ministro Lavoro e delle Politiche socia-

li, di concerto con il ministro dell’economia e delle Finanze, venisse disciplinata la concessione di misure per il sostegno al

reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call center,

nel limite massimo di euro 5.286.187 per l’anno 2015 di 5.510.658 per l’anno 2016.

Il decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015 ha dato attuazione alla normativa sopra richiamata.

Acquisito il parere dell’ufficio legislativo prot. 29/0005799 del 30 novembre 2015, con la presente circolare si forniscono

le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito alla nuova indennità riconosciuta in favore dei lavoratori del settore del call cen-

ter.

2. Ambito applicativo

L’indennità di cui all’articolo 1 del decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015 deve essere corrisposta in

favore di tutti i lavoratori appartenenti all’azienda.

Con riferimento all’articolo 1 del decreto interministeriale citato si evidenzia che il trattamento può essere richiesto sol-

tanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall’articolo 2082 del codice civile.

Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari si fa riferimento, infine, all’articolo 1 e all’articolo 2, comma 1 del decreto

legislativo n. 148 del 2015.

3. Misura del trattamento

Per quanto riguarda la misura del trattamento si fa riferimento all’articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

4. Causale d’intervento. Crisi aziendale

a) L’articolo 2 del decreto interministeriale citato precisa che l’indennità di cui all’articolo 1 possa essere richiesta quando la

sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale. La crisi è valutata sulla base degli

indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere

un andamento a carattere involutivo; l’impresa deve presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a

supporto della propria critica situazione economico-finanziaria. Deve essere, inoltre, verificato, in via generale, il ridimensio-

namento – o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi di norma,

l’assenza di nuove assunzioni.

b) L’azienda deve presentare un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione

di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura pro-

duttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata all’intervento. Il programma di risanamento deve

essere finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell’occupazione. L’impresa,

qualora durante il periodo di fruizione del trattamento o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali, deve presentare

un piano di gestione degli stessi.

c) L’indennità può essere concessa, altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente a un evento improvviso e

imprevisto, esterno alla gestione aziendale. In tal caso, l’impresa deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento che ha

causato la crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto

alle politiche di gestione dell’azienda.

d) Possono far ricorso al trattamento con causale di crisi aziendale le imprese che siano state ammesse a una procedura con-

corsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività, purché in possesso dei requisiti di cui al presente punto 4).

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

febbraio 2016

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