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febbraio 2016

Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

domanda dovrà contattare un centro per l’impiego o un operatore privato accreditato per la conferma dello stato di disoccu-

pazione e per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato – Psp.

- il disoccupato non percettore di sostegno al reddito, allo scopo di confermare il proprio stato di disoccupazione, contatta il

centro per l’impiego o l’operatore privato accreditato che ha indicato nella Did entro 30 giorni dalla data di compilazione

della stessa. Qualora il disoccupato non si attivi, sarà convocato dal soggetto scelto per la profilazione e la sottoscrizione

del patto di servizio personalizzato - Psp.

Politiche attive del lavoro

Dopo aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato – Psp il disoccupato accede alle iniziative per la ricerca di

nuova occupazione o di riqualificazione professionale con le modalità già previste da Dote unica lavoro – Dul.

Regione Lombardia emanerà appositi avvisi pubblici per la realizzazione delle iniziative.

Condizionalità

Gli articoli 21 e 22 del Dlgs n. 150/2015 definiscono le sanzioni per il rifiuto ingiustificato alla partecipazione alle politi-

che attive o di un’offerta di lavoro congrua, da parte dei disoccupati percettori di sostegno al reddito, prevedendo un’iniziale

decurtazione dell’indennità fino ad arrivare alla decadenza della prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Gli operatori accreditati ai servizi al lavoro in Regione Lombardia hanno l’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego

territorialmente competente il rifiuto ingiustificato del disoccupato di svolgere le attività previste dal Pip o dagli altri percorsi atti-

vati.

Assegno di ricollocazione

L’art. 23, del Dlgs n. 150/2015 prevede che

- ai percettori della Naspi disoccupati da più di 4 mesi

- ai disoccupati che non vengono convocati entro i termini stabiliti dai centri per l’impiego o dagli operatori prescelti nella Did

è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta, una somma individuale di ricollocazione (assegno di ricollocazione).

L’assegno di ricollocazione è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nelle ricerca di lavoro

presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati.

CONVENZIONE tra il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lombardia del 2 dicembre 2015.

Visto

il regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gue

del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (Ue) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gue

del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il regolamento (Ce) n. 1081/2006 del Consiglio;

il Regolamento (Ue - Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il Quadro finanziario plurien-

nale per il periodo 2014-2020;

La raccomandazione del Consiglio dell’8 luglio 2014 (2014/C 247/11) sul Programma nazionale di riforma 2014 dell’Ita-

lia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell’Italia e la raccomandazione del Consiglio

(2015/C 272/16) del 14 luglio 2015 sul programma nazionale di riforma 2015 e che formula un parere del Consiglio sul pro-

gramma di stabilità 2015 dell’Italia;