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dicembre 2017

I datori di lavoro e i loro intermediari possono ricercare la certificazione medica trasmessa all’Inail tramite i seguenti

dati obbligatori:

- codice fiscale del lavoratore;

- numero identificativo del certificato medico;

- data di rilascio del certificato medico.

L’applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf che può essere acquisito dall’utente.

Resta fermo per il datore di lavoro l’obbligo di trasmettere la “Comunicazione di infortunio” entro i termini previsti dalla

norma.

Se il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all’Inail via Pec, questo potrebbe essere non

immediatamente disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati.

In questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la “Comunicazione di infortunio” indicando negli appositi

campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.

In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (per

esempio, perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via Pec all’Inail), nella “Comunicazione di infortunio” deve

essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici.

Cruscotto infortuni

Le informazioni relative alla “Comunicazione di infortunio” saranno inoltre funzionali all’aggiornamento di prossimo rila-

scio dell’applicativo informatico “Cruscotto infortuni”, quale strumento utile a orientare l’azione ispettiva a seguito dell’abolizione

dell’obbligo del datore di lavoro alla tenuta del registro infortuni ai sensi dell’art. 24, comma 4, del decreto legislativo 14 set-

tembre 2015, n. 151.

Assistenza agli utenti

Per informazioni generali e assistenza sulla procedura di acquisizione delle credenziali o sull’utilizzo degli applicativi è

possibile contattare il Contact Center Inail al numero 803.164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164, a paga-

mento da rete mobile in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico.

È inoltre disponibile, sotto la sezione “Contatti” (supporto) del portale, il servizio “Inail Risponde” che permette di inviare

una e-mail strutturata con eventuali allegati.

Note

(

1

) Art. 3-bis: “All’articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «termine di sei mesi» sono sostituite dalle

seguenti: «termine di dodici mesi»”.

(

2

) Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale - del 30 dicembre 2016, n. 304, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio

2017, n. 19 (in questo stesso Supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Proroga e definizione di termini.». (17A01678) (Gazzetta uffi-

ciale del 28 febbraio 2017, n. 49, Supplemento ordinario n. 14).

(

3

) “L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla comunicazione a fini statistici e infor-

mativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla

scadenza del «termine di dodici mesi» dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4”. Il decreto attuativo 25 maggio 2016, n.

183, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 settembre 2016, n. 226, ed è in vigore dal 12 ottobre 2016.

(

4

) Art. 2, comma 1 lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

(

5

) Decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183.

(

6

) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

(

7

) Art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

(

8

) Art. 18 comma 1 lettera r), e comma 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro