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dicembre 2017

ne artigiani, comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte; elenco trimestrale dei soci lavoratori facchini”.

• Circolare Inail 14 settembre 2012, n. 43: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le impre-

se – Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Dpcm 22 luglio

2011”.

• Circolare Inail 31 ottobre 2012, n. 59: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese –

programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Dpcm 22 luglio 2011.

Nuovi servizi per i quali è stata prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche: istanza di esonero della denuncia di

nuovo lavoro temporaneo – Denuncia di iscrizione polizza speciali facchini”.

• Circolare Inail 9 novembre 2012, n. 61: “Legge 24 dicembre 2007, n. 247 – articolo 1, comma 60, applicazione della riduzio-

ne contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli. Nuovo servizio telematico in via esclusiva”.

• Circolare Inail 21 dicembre 2012, n. 68: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese

– programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Dpcm 22 luglio 2011.

Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 2 gennaio 2013”.

• Circolare Inail 11 aprile 2013, n. 19: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese –

programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Dpcm 22 luglio 2011.

Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 30 aprile 2013.

• Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese –

programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Dpcm 22 luglio 2011.

Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013. Denuncia/comu-

nicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione”.

• Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali”. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e) ed f), e commi 2, 3 e 4.

• Circolare Inail 23 dicembre 2015, n. 92: “Abolizione registro infortuni. Rilascio “cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità

telematiche di fruizione del servizio”.

• Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10: “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d).

e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 Dpr 1124/1965”.

• Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro della

Semplificazione e la pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183: “Regolamento recante regole tecniche per la realiz-

zazione e il funzionamento del Sinp, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decre-

to legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Articolo 3, comma, 3 lettera c.

• Circolare Inail 2 settembre 2016, n. 31: “Abolizione Registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Fruizione del servizio da

parte dei datori di lavoro e soggetti delegati”.

• Circolare Inail 30 novembre 2016, n. 45: “Abolizione Registro infortuni. Accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da

parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali).

• Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante pro-

roga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative. Allegato recante “Modificazioni appor-

tate in sede di conversione al decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244”. Articolo 3 comma 3-bis.

Premessa

L’art. 3, comma 3-bis

(

1

)

, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244

(

2

)

convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2017, n. 19 ha modificato l’articolo 18, comma 1–bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifi-

cazioni

(

3

).

A seguito della nuova formulazione, tutti i datori di lavoro

(

4

)

, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati

presso altri enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione, a decorrere dal 12 ottobre 2017 avranno

l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, (…) nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzio-

ne nei luoghi di lavoro

(

5

)

di cui all’articolo 8

(

6

)

, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico

(

7

)

, a fini statistici e informati-

vi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso

quello dell’evento (…)

(

8

)

.

Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni permane l’ob-

bligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

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Sindacale / Sicurezza sul lavoro