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dicembre 2017

e successive modificazioni, apportate, da ultimo con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, secondo le indicazioni for-

nite con le circolari Inail rilasciate al riguardo

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)

.

L’obbligo della comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si

considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui al richiamato articolo 53 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La comunicazione d’infortunio e il nuovo servizio telematico

Al fine di adempiere al nuovo obbligo di legge, a decorrere dal citato 12 ottobre 2017, l’Inail rende disponibile ai datori

di lavoro assicurati all’Istituto e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché ai

loro intermediari, il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini

statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati, secondo

le informazioni e le relative istruzioni fornite nel manuale utente pubblicato nel Portale dell’Inail nella sezione “Supporto - Guide

e manuali operativi”.

Il servizio on line, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro anche in base alle modalità di

gestione dell’assicurazione

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, riguarda le seguenti gestioni:

• gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel segui-

to denominata Iaspa;

• gestione per conto dello Stato;

• settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);

• gestione agricoltura;

• datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di

infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello

scaricabile sul portale dell’Inail

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- alla casella di posta elettronica certificata della competente sede locale dell’Inail, indivi-

duata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’a-

dempimento in argomento.

Si precisa, inoltre, che i datori di lavoro con soggetti assicurati all’Inail (gestioni Iaspa, conto Stato, settore navigazione)

o i loro intermediari, nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni, hanno

l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione d’infortunio”, ai sensi dell’articolo 53 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per semplificare tale adempimento, sarà possibile accedere nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e,

accedendo alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in

denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comuni-

cazione d’infortunio”.

Campo di applicazione ed esclusioni

Le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e nello specifico l’obbligo di

legge riguardante la comunicazione di infortunio si applicano, ai sensi dell’art. 3, comma 4, a tutti i lavoratori e a tutte le lavora-

trici, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati, ecc.), nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto

diversamente previsto dagli ulteriori commi dell’articolo succitato.

Ai sensi delle disposizioni suindicate risultano esclusi dall’obbligo d’inoltro della “Comunicazione di infortunio” di cui alla

presente circolare:

• il Ministero della Difesa per le Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri (nella quale è stato inglobato anche il Corpo

forestale dello Stato);

• il Ministero dell’Interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco;

• il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la Guardia di Finanza;

• il Ministero della Giustizia per la Polizia penitenziaria.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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