Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 151 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 151 Next Page
Page Background

dicembre 2017

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

10

Leggi decreti circolari

Si precisa che, per espressa disposizione dei decreti, il tetto aziendale è parametrato sulla contribuzione dovuta dal

datore di lavoro, a nulla rilevando l’importo della contribuzione effettivamente versata dal medesimo. Per questo motivo, ai fini

dell’erogazione della prestazione non è richiesta la regolarità contributiva dell’azienda.

2. Tetto aziendale ed operazioni societarie

In caso di aziende istanti interessate da operazioni societarie, la contribuzione dovuta dall’azienda cedente per i lavo-

ratori transitati nell’azienda istante è computata ai fini del tetto aziendale esclusivamente nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni

totali, ossia nelle ipotesi in cu l’azienda istante abbia acquisito la totalità dei lavoratori dell’azienda cedente.

A tal fine occorre distinguere tra:

1. operazioni societarie nelle quali l’azienda cessa di esistere e trasferisce interamente i suoi dipendenti ad una sola azienda

già esistente o nuova (es. fusioni totali, incorporazioni totali, etc.);

2. operazioni societarie nelle quali l’azienda cessa di esistere e trasferisce la totalità dei suoi dipendenti a più aziende esistenti

o nuove;

3. operazioni societarie nelle quali l’azienda di origine resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti ad una o più

aziende già esistenti o nuove (es. scissioni parziali, cessione di ramo d’azienda, etc.).

Nel primo caso nel computo del tetto aziendale si tiene conto sia della contribuzione dovuta dall’azienda istante che

della contribuzione totalmente dovuta dalle aziende incorporate all’esito delle operazioni societarie.

Negli altri casi, nel computo del tetto aziendale, si tiene conto della sola contribuzione dovuta dall’azienda istante, a

nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedute.

A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio:

il tetto aziendale dell’azienda istante A, che ha incorporato totalmente le aziende B e C e un ramo d’azienda della società D,

verrà determinato sulla contribuzione totalmente dovuta dalle aziende A, B e C, tenuto conto, ove previsto, delle prestazioni

già fruite dalle società A, B e C e degli oneri di gestione e amministrazione del fondo.

Gli importi concessi non possono eccedere il tetto aziendale così determinato. Si precisa che negli importi concessi

sono ricompresi i costi relativi alla prestazione (al lordo del contributo del 5,84 per cento di cui all’art. 26 della legge 28 febbra-

io 1986, n. 41 ove previsto) ed alla contribuzione correlata.

Per i fondi che lo prevedono, le prestazioni già autorizzate si computano in relazione all’importo effettivamente fruito,

salva l’ipotesi in cui il periodo autorizzato sia ancora in corso di pagamento. In tale ultimo caso si computa l’importo autorizza-

to e gli eventuali risparmi di spesa relativi agli importi effettivamente fruiti sono rimessi nella disponibilità del tetto aziendale

una volta terminati i pagamenti.

3. Tetto aziendale del fondo di integrazione salariale

Il fondo di integrazione salariale (Fis) garantisce l’assegno di solidarietà e, nel caso di datori di lavoro che occupano

mediamente più di quindici dipendenti, l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario.

Tali prestazioni sono determinate, a norma dell’art. 29, comma 4, del Dlgs 148/2015, in misura non superiore a quattro

volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di pre-

sentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore.

Con nota protocollo n. 4055 del 14 giugno 2017, l’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha

ritenuto che il citato articolo 29, comma 4, del Dlgs 148/2015 vada interpretato nel senso che “le prestazioni già deliberate a

qualunque titolo” a favore del singolo datore di lavoro, che devono essere scomputate dal cosiddetto tetto aziendale, sono

quelle fruite dal medesimo datore di lavoro nel biennio mobile.

Allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo il tetto aziendale, come

sopra individuato, è modificato nel seguente modo: nessun limite per le prestazioni con eventi di sospensione o riduzione di

attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016, dieci volte nell’anno 2017, otto volte nell’anno 2018, sette volte nell’anno 2019, sei

volte nell’anno 2020, cinque volte nell’anno 2021.

Ai fini della determinazione del tetto aziendale nel periodo della deroga transitoria relativa agli anni 2016-2021, è

necessario fare riferimento alla data di decorrenza delle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa specificata dal datore di