dicembre 2017
Per i predetti Ministeri l’inoltro all’Inail dei dati relativi agli infortuni anche di un solo giorno occorsi al personale apparte-
nente ai rispettivi ruoli organici sarà effettuato annualmente e in forma aggregata
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Sanzioni
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e infor-
mativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, determina
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro di cui all’articolo 55, comma 5, lettera h) del
medesimo decreto legislativo.
Con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, il suindicato articolo 55 prevede, altresì, al comma 5, lettera g), l’ap-
plicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro
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Il comma 6 del richiamato art. 55, per evitare possibili duplicazioni di sanzioni, prevede, infine, che l’applicazione della
sanzione di cui al citato comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle
sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini
statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), o di omesso invio della stessa, competenti all’accertamento e alla
irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle aziende sanitarie locali competenti per territorio.
A tal fine, e come appresso meglio specificato, verrà a breve implementato l’applicativo “Cruscotto infortuni”, nel quale
confluiranno tutte le nuove comunicazioni di infortunio di un solo giorno, con l’evidenza per ciascun caso della data di ricezio-
ne del certificato medico e della data di inoltro all’Inail della comunicazione d’infortunio stessa.
Istruzioni per la profilazione
I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di Pat (Iaspa), i datori di
lavoro di amministrazioni in gestione per conto dello Stato, i datori di lavoro del settore navigazione, titolari di Pan, e loro dele-
gati, potranno accedere con le credenziali già in loro possesso, secondo le consuete modalità previste per l’invio della denun-
cia/comunicazione di infortunio.
In particolare il nuovo servizio “Comunicazione di infortunio” sarà collocato sul portale Inail all’interno della macrosezio-
ne “Denuncia di infortunio e malattia professionale”.
Gli intermediari del datore di lavoro di tutte le gestioni interessate al nuovo adempimento che già accedono con le cre-
denziali in loro possesso al servizio della “Denuncia di infortunio e malattia professionale” troveranno, all’interno di tale macro-
sezione, il nuovo servizio “Comunicazione di infortunio”.
Il datore di lavoro agricolo e il datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private
dovranno, invece, utilizzare il ruolo strong di “Utente con credenziali dispositive”, attualmente in uso per l’accesso ad altri ser-
vizi a disposizione sul portale istituzionale.
Le credenziali dispositive si ottengono attraverso una delle modalità sotto riportate:
- accesso con credenziali Spid
- accesso tramite federazione Inps
- accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (Cns)
- credenziali Inail (rilasciate mediante l’inoltro dell’apposito modulo attraverso i servizi online presenti sul portale istituzionale
www.inail.itoppure con accesso fisico presso le sedi territoriali Inail)
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L’utente con credenziali dispositive, effettuato l’accesso al sito Inail, troverà tra i servizi telematici a disposizione il sud-
detto l’applicativo “Comunicazione di infortunio”.
Tutti gli utenti coinvolti - per le indicazioni sull’accesso e le modalità di acquisizione dei profili digitali - potranno, comun-
que, far riferimento alle indicazioni contenute nella sezione del portale “Accedi ai servizi on line”, sotto la voce “Registrazione”.
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro