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set tembre 2016
Commercio estero
Nell’ipotesi di esportazione di merce acquistata nell’Unione europea con resa EXW e trasporto a cura o nome dell’ac-
quirente di un paese terzo, quest’ultimo in quanto soggetto non stabilito nell’Unione, non può assumere la veste di esportato-
re, così come definito dall’art. 1 punto 19 del Rd e deve nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nella Ue per
la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione.
Nella casella 2 del Dau come esportatore sarà quindi indicato il codice Eori del venditore stabilito nella Ue, in quanto
titolare del contratto di vendita con il soggetto acquirente stabilito in un paese terzo ed in possesso della facoltà di decidere,
sulla base delle condizioni pattuite con detto contratto al momento della vendita, che le merci devono essere trasportate a
cura dell’acquirente verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione, condizione richiesta dell’art.
8 primo comma lett. b) del Dpr n 633/72 per l’applicazione della non imponibilità Iva sulla cessione all’esportazione.
La condizione richiesta dalla norma per la qualifica di esportatore al momento dell’accettazione della dichiarazione
doganale circa “la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del
territorio doganale dell’Unione” può ritenersi soddisfatta nel caso di specie in quanto la vendita è stata effettuata alla condi-
zione che le merci siano trasportate dall’acquirente estero o per suo conto al di fuori del territorio doganale dell’Unione e
quindi implica di per sé in capo al venditore la facoltà di decidere sulla destinazione finale della merce.
Le direzioni in indirizzo vigileranno sulla conforme ed uniforme applicazione della presente da parte degli uffici dipen-
denti, segnalando alla scrivente eventuali criticità.
Legislazione co unit ria