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set tembre 2016

Commercio estero

Definizione di esportatore - Allegato A alle Linee guida export

Nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 luglio 2016

NOTA dell’Agenzia delle Dogane del 7 luglio 2016.

Definizione di esportatore di cui all’art.1, punto 19, del regolamento

delegato Ue 2015/2446 - Allegato A alle Linee guida export.

Con la circolare n. 8/D del 19.4.2016, sono state illustrate, tra l’altro, le principali novità riguardanti il regime di espor-

tazione con particolare riferimento alla nuova definizione di esportatore prevista dall’art. 1, punto 19, del regolamento delega-

to Ue 2015/2446 (Rd).

In tale occasione è stato sottolineato che l’esportatore sulla base di quanto previsto dal citato articolo deve essere

stabilito nell’Unione europea e che ove tale soggetto non sia ivi stabilito debba nominare un rappresentate doganale che agi-

sca per suo conto.

In merito alla nuova definizione di esportatore, la Commissione ha fornito alcuni chiarimenti con l’allegato A alle Linee

guida export, reperibili nella sezione Nuovo codice doganale dell’Unione - Cdu di questa Agenzia.

Ad integrazione di quanto rappresentato con la circolare 8/D si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni in merito.

Come noto, fino alla data di implementazione o di aggiornamento dei sistemi informatici, richiesti per l’applicazione

delle disposizioni previste dal codice doganale dell’Unione, in virtù di quanto previsto dall’art. 2 del Rd, come modificato

dall’art. 55 del reg. Ue 2016/341 (Rdt), contenente le norme di natura transitoria, l’allegato B del Rd che disciplina i requisiti

comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali non si applica, trovando invece applicazione l’allegato 9 del Rdt, il

quale prevede che le informazioni concernenti l’esportatore/speditore siano indicate nella casella 2 della dichiarazione doga-

nale.

Sulla base di quanto previsto dal predetto allegato, appendice C1, titolo II, lettera A del Rdt, per speditore si intende

l’operatore che ha la funzione di esportatore nei casi previsti dall’art. 134 del Rd e cioè spedizioni di merci unionali verso i

territori fiscali speciali, nei quali non si applica la direttiva Iva o accise.

A questo riguardo, tuttavia, con il chiaro intento di agevolare gli operatori economici nella fase transitoria, gli orienta-

menti redatti dai servizi della Commissione, suscettibili di ulteriori, preannunciate modifiche, prevedono che durante il periodo

transitorio il nome, l’indirizzo e il numero Eori del soggetto stabilito in un paese terzo che esporta merci dall’Unione possa

essere indicato nella casella 2 del Dau come soggetto speditore, a condizione che la dichiarazione doganale di esportazione

sia presentata da un rappresentante doganale stabilito nell’Unione che operi in rappresentanza indiretta e che, in qualità di

dichiarante nonché esportatore, sia indicato nella casella 14 del Dau.

In tale caso, il rappresentate indiretto nella qualità di dichiarante stabilito nell’Unione si fa carico di tutti gli obblighi ed

adempimenti richiesti per il regime dichiarato e risponde della mancata osservanza delle disposizioni doganali e di natura

extra-tributaria applicabili alle merci dichiarate per l’esportazione.

Pertanto, durante tale periodo, sebbene il soggetto terzo in quanto non stabilito non possa essere qualificato come

esportatore ai sensi di quanto previsto dall’art.1, punto 19, del Rd può, tuttavia, essere considerato come speditore e, in

quanto tale, indicato nella casella 2 del Dau.

Ipotizzando che un operatore economico stabilito in Svizzera esporti merci dall’Unione europea con destinazione

Usa, nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione presentata in Italia da un rappresentate doganale stabilito nel

territorio unionale e indicato nel campo 14 del Dau, che - nel caso di specie - può agire solo in rappresentanza indiretta, sarà

inserito il codice Eori attribuito al soggetto svizzero che si sia identificato fiscalmente in Italia ai sensi dell’art. 35 ter del Dpr

633/72 o al suo rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del medesimo provvedimento normativo.

Esportazioni con condizioni di consegna “ex-works”

Come noto, nelle operazioni commerciali in caso di consegna delle merci con clausola “ex-works”, il venditore adem-

pie ai propri obblighi contrattuali mettendo a disposizione dell’acquirente le merci presso la propria sede o presso altro luogo

designato (fabbrica, magazzino, ecc.), mentre l’acquirente è tenuto a ritirarle presso il luogo convenuto organizzando il relati-

vo trasporto e curando, ove richiesto, le formalità doganali sia nel paese di esportazione che in quello di importazione.

Legislazione co unit ria