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Sindacale / Sicurezza sul lavoro
novembre 2016
all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il
beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice
accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore
o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha
eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le
regole generali.
3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura orga-
nizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti
elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.
3-
bis
Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere,
mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizza-
to la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo
27, comma 2.
3-
ter
Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il com-
mittente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.».
- Il testo dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale 25 giugno 2008, n.
147, So, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicata nella Gazzetta ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, So, così recita:
«Art. 83-
bis
.
(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi). — (Omissis).
4-
bis
. Al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assi-
curativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del docu-
mento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.
4-
ter
. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vet-
tore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere
ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle pre-
stazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui
risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei con-
fronti del coobbligato secondo le regole generali.
4-
quater
. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di ado-
zione della delibera del presidente del Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotra-
sporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere
dall’adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad
apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regola-
rità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna
intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l’informazione necessaria a definire e
aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.
4-
quinquies
. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4
–bis ovvero di cui al comma 4 -quater, oltre agli oneri di cui al comma 4 - ter, si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli
obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell’espletamento del
servizio di trasporto per suo conto eseguito.
4-
sexies.
All’atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previ-
denziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e pre-
videnziali.
(Omissis)
. ».
Note all’art. 6:
- Il testo dell’art. 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23
settembre 2015, n. 221, So, così recita:
«Art. 10.
(Funzioni e compiti dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori)
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali prov-
vede al rinnovo degli organi dell’Isfol, con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell’ambito degli asses-