Cumulabilità del congedo parentale a ore con altri riposi o permessi
L’Inps, con messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, ha precisato che il congedo parentale fruito ad ore è cumulabile
con altri permessi previsti da normative diverse dal Tu maternità/paternità, quali ad esempio i permessi fruiti in modalità oraria
per l’assistenza ai familiari, anche se minori, e i permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso previsti
rispettivamente dall’articolo 33, comma 3 e 6, della legge n. 104/92.
L’Istituto altresì riconferma l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal Tu
maternità/paternità, precisando che il lavoratore che utilizza il congedo parentale ad ore non può usufruire, nella medesima
giornata, né dei riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, né
dei riposi orari per allattamento anche se richiesti per bambini differenti.
MESSAGGIO Inps n. 6704 del 3 novembre 2015.
Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri
riposi o permessi. Chiarimenti.
Si fa seguito alla circolare n. 152 del 18 agosto 2015 con la quale l’Istituto ha fornito prime istruzioni operative in ordine
al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1 ter dell’art. 32 del Tu per fornire alcune precisazioni circa l’incu-
mulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal Tu maternità/paternità.
Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in moda-
lità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione
lavorativa.
Alla luce di questo principio, ad integrazione di quanto indicato nella circolare 152/2015, si forniscono le seguenti indi-
cazioni di maggior dettaglio.
Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 Tu) non può usu-
fruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e
40 del Tu) anche se richiesti per bambini differenti.
Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 Tu fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giorna-
lieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del Tu, previsti per i figli disabili gravi in alternativa al
prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 Tu
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), anche se richiesti per bambini differenti.
Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da dispo-
sizioni normative diverse dal Tu maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5
febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria (rettifica della circolare n. 152/2015, che al par. 2.1 ultimo capoverso, fa
riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi
“commi 3 e 6”).
Si riporta di seguito una tabella illustrativa delle compatibilità sopra indicate.
Congedo parentale
ad ore (art. 32 Tu)
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 Tu)
non compatibile
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 Tu)
non compatibile
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo
non compatibile
parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 Tu)
Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche
compatibile
se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se
compatibile
stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104)
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
gennaio 2016
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