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Cumulabilità del congedo parentale a ore con altri riposi o permessi

L’Inps, con messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, ha precisato che il congedo parentale fruito ad ore è cumulabile

con altri permessi previsti da normative diverse dal Tu maternità/paternità, quali ad esempio i permessi fruiti in modalità oraria

per l’assistenza ai familiari, anche se minori, e i permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso previsti

rispettivamente dall’articolo 33, comma 3 e 6, della legge n. 104/92.

L’Istituto altresì riconferma l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal Tu

maternità/paternità, precisando che il lavoratore che utilizza il congedo parentale ad ore non può usufruire, nella medesima

giornata, né dei riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, né

dei riposi orari per allattamento anche se richiesti per bambini differenti.

MESSAGGIO Inps n. 6704 del 3 novembre 2015.

Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri

riposi o permessi. Chiarimenti.

Si fa seguito alla circolare n. 152 del 18 agosto 2015 con la quale l’Istituto ha fornito prime istruzioni operative in ordine

al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1 ter dell’art. 32 del Tu per fornire alcune precisazioni circa l’incu-

mulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal Tu maternità/paternità.

Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in moda-

lità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione

lavorativa.

Alla luce di questo principio, ad integrazione di quanto indicato nella circolare 152/2015, si forniscono le seguenti indi-

cazioni di maggior dettaglio.

Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 Tu) non può usu-

fruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e

40 del Tu) anche se richiesti per bambini differenti.

Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 Tu fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giorna-

lieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del Tu, previsti per i figli disabili gravi in alternativa al

prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 Tu

[

1

]

), anche se richiesti per bambini differenti.

Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da dispo-

sizioni normative diverse dal Tu maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5

febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria (rettifica della circolare n. 152/2015, che al par. 2.1 ultimo capoverso, fa

riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi

“commi 3 e 6”).

Si riporta di seguito una tabella illustrativa delle compatibilità sopra indicate.

Congedo parentale

ad ore (art. 32 Tu)

Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 Tu)

non compatibile

Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 Tu)

non compatibile

Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo

non compatibile

parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 Tu)

Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche

compatibile

se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se

compatibile

stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104)

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

gennaio 2016

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