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dicembre 2016

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Lo stesso legislatore, nell’ultima parte del comma 30 in esame, ha anche sancito che decorso il termine indicato nel

precedente periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b) del citato decreto legi-

slativo 25 luglio 1998, n. 286. Con tale ulteriore previsione si è voluto chiarire che l’eventuale, successivo, rinnovo del per-

messo di soggiorno potrà anche aver luogo qualora il lavoratore straniero dimostri un reddito minimo annuo derivante da

fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, in base ai precisi parametri indicati nella lettera b), del

comma 3 dell’articolo 29.

Nuove modalità di comunicazione per l’utilizzo dei voucher

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, a seguito dell’entrata in vigore del decreto

legislativo n. 185/16, correttivo del Jobs Act (Lavoronews n. 70/2016), che ha disposto nuovi obblighi di comunicazione per

la tracciabilità dei voucher, fornisce indicazioni per adempiere ai nuovi obblighi di legge, individuando una lista di indirizzi di

posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni di utilizzo dei voucher (almeno 60 minuti prima dell’inizio della presta-

zione).

CIRCOLARE n. 1 dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 17 ottobre 2016.

Decreto correttivo Jobs Act – Lavoro acces-

sorio – Indicazioni operative.

Con il decreto legislativo n. 185/2016, correttivo al Jobs Act, il Governo ha introdotto alcune disposizioni che integra-

no e modificano, fra l’altro, il cosiddetto codice dei contratti di cui al Dlgs n. 81/2015.

Nell’ambito di tali modifiche assume particolare rilievo l’intervento in materia di lavoro accessorio, rispetto al quale si

introduce una maggiore tracciabilità dei voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria.

Il nuovo art. 49, comma 3, del Dlgs n. 81/2015 stabilisce anzitutto che “i committenti imprenditori non agricoli o pro-

fessionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione,

a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati

anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I

committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo

periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco

temporale non superiore a 3 giorni”.

Gli obblighi di comunicazione descritti dalla norma – riferiti esclusivamente ad imprese e professionisti – richiamano

quanto già previsto con riferimento al lavoro intermittente, con alcune specificità.

Va anzitutto evidenziato che la comunicazione in questione andrà effettuata:

-

per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti,

almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà

riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

2) il luogo della prestazione;

3) il giorno di inizio della prestazione;

4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.

-

per gli imprenditori agricoli

entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione ma con contenuti parzialmente

diversi. In questo caso infatti si prevede che la comunicazione indichi:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

2) il luogo della prestazione;

3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.