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dicembre 2016

Lavoratori extracomunitari

Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Il ministero dell’Interno, con circolare prot. n. 40579 del 3 ottobre 2016, relativamente al rinnovo del permesso di

soggiorno per gli stranieri in attesa di occupazione precisa che la norma, nel prevedere un termine di validità minima, non

inferiore ad un anno, del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non ha posto limiti all’eventuale rinnovo di tale

permesso rendendo possibile, tenendo conto dei requisiti reddituali, includendo anche il reddito dei familiari conviventi con

il richiedente, il rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione.

CIRCOLARE prot. 0040579 del ministero dell’Interno del 3 ottobre 2016.

Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa

occupazione previsto dall'art. 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

In considerazione delle molteplici segnalazioni recentemente pervenute, si rende necessario fornire puntuali indica-

zioni operative in ordine alla corretta applicazione del dispositivo, inserito all’articolo 22, comma 11, del novellato decreto

legislativo 25 luglio1998, n. 286.

Va preliminarmente osservato che il legislatore, con la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia

di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ha operato rilevanti modificazioni alla disciplina, integrando i

contenuti del comma 11, ed ampliandone la portata attuativa.

In forza del novellato articolo 22, comma 11, pertanto, il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno

per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il

periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro

stagionale, per un periodo non interiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al red-

dito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

La norma in esame, pertanto, nel prevedere un termine di validità minima del permesso di soggiorno per attesa occu-

pazione (“un periodo non interiore ad un anno”) non ha posto limiti all’eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio conferito,

dalle questure, per tale motivazione, rendendo possibile, peraltro, da parte dell'interessato, anche il successivo rinnovo nelle

annualità successive alla prima concessione.

Per la puntuale attuazione del dispositivo in esame, le questure dovranno, tuttavia, tenere conto delle previsioni, di

carattere generale, sancite, nel Tui, all’articolo 5, commi 5, 5bis, 6 e all’articolo 28, ove è prevista, sempre, la valutazione del

singolo caso, compendiata anche, come noto, dall’esame della relativa inclusione sociale

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, ancorché siano venuti meno i

requisiti del rilascio.

Con riguardo, peraltro, all’ultima parte del comma 1, dell’articolo 22, il legislatore ha voluto chiarire che ai fini del rin-

novo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29,

comma 3, lettera b), ciò a dire che, ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo

complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

In tale contesto e, più nel dettaglio, con riguardo all’accertamento del requisito del reddito minimo, appaiono di inte-

resse, peraltro, le motivazioni recentemente addotte dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella sentenza n. 2730/16

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. Il dispositivo, infatti, nel ribadire che la valutazione sul reddito debba aver luogo anche sotto il profilo prognostico enuncia

taluni, specifici, criteri in base ai quali, l’Autorità amministrativa, deve compiere la prognosi. In particolare, è detto che si

dovrebbe tener conto “(...) della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full-time o part-time, conside-

rando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, pren-

dendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull'idoneità del contratto di lavoro

a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall’ordinamento (…)”.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale, ulteriore, chiarimento, si ritiene d’interesse rammentare che, al

momento della pubblicazione in Gu della legge n. 92/12

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, questa Direzione centrale intervenne con l’unita circolare infor-

mativa

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, di cui si richiamano comunque i contenuti di massima.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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