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dicembre 2016

5. Con ordinanza n. 297/2016 la domanda cautelare è stata accolta.

6. All’udienza pubblica del 19 maggio 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.

7. L’appello è fondato e va dunque accolto.

L’appellante ha prodotto in sede amministrativa la documentazione attestante l’avvenuta stipulazione del contratto di

lavoro subordinato e ha depositato in giudizio la copia delle buste paga relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre,

dicembre 2014, tutte antecedenti l’adozione del provvedimento impugnato.

Da detta documentazione - relativa a pochi mesi lavorativi - non si evince il possesso del reddito minimo necessario

per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, nondimeno ritiene il Collegio che detta documentazione avrebbe dovuto

essere valutata dalla questura, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Dlgs n. 286/98, sotto il profilo prognostico.

In buona sostanza, la questura - in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi - non può limitarsi a

valutare il reddito storico che è sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi che tenga conto della natura del

contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full time o part time, considerando in tal caso quante siano le ore lavora-

tive, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la

sua durata, al fine di compiere una prognosi sull’idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite

previsto dall’ordinamento per il rinnovo del permesso di soggiorno.

In questo modo si evita di pregiudicare i cittadini stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del

momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla questura, specie in un periodo

storico caratterizzato dalla difficoltà a reperire un lavoro in modo stabile.

La questura di Rovigo dovrà dunque riesaminare la posizione del cittadino straniero valutando la documentazione

attestante il suo rapporto di lavoro.

L’appello va dunque accolto e, per l’effetto, deve essere riformata la sentenza di primo grado che ha respinto il ricor-

so di primo grado.

Le spese di lite possono compensarsi tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe

proposto, accoglie l'appello RG 10644/2015 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 571/2015 del Tar Veneto, accoglie il

ricorso di primo grado RG 641/2015 ed annulla il provvedimento della questura di Rovigo Cat. A. 12/Imm. N. 27/2015 del 29

gennaio 2015.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

CIRCOLARE del ministero dell’Interno n. 400/A/2012/12.214.22 prot. 0005792 del 9.7.2012.

Legge 2 giugno 2012, n. 92

concernente “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Modifiche

integrative dell’articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Si comunica che sulla Gazzetta ufficiale n. 153, del 3 luglio scorso – Supplemento ordinario n. 136, è stata pubblicata

la legge indicata in oggetto, in vigore dal prossimo 18 luglio, che, con l’articolo 4, comma 30, ha modificato e integrato l’arti-

colo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 286/98.

In particolare, il legislatore è intervenuto sulla disciplina riguardante il permesso di soggiorno per attesa occupazione,

prevedendo che il lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di

lavoro, anche per dimissioni, possa essere iscritto nelle specifiche liste per il periodo di residua validità del permesso di sog-

giorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a un anno

ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora supe-

riore.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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