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dicembre 2016

- l’art. 23 rinvio alla legge dell’accordo di riordino dell’apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina

dell’apprendistato contenuta nel Ccnl Terziario 30 marzo 2015.

Considerato che

- la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, for azione e lavoro, anche al fine di facilitare

l'utilizzo dell'istituto;

- le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento

della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto

attribuito dalla legge alla loro competenza;

- le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica supe-

riore ed i consigli d’ordine professionali;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti

convengono:

per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), Dlgs n. 81/2015, fermo restando quanto previsto

dall' artt. 43, comma 7, Dlgs n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione

svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro,

eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai

lavoratori qualificati secondo le seguenti misure:

• primo e secondo anno: 50%;

• terzo anno: 65%

• eventuale quarto anno: 70%

Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria

superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subor-

dinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la man-

sione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi.

Come previsto dall’art. 43, comma 9 Dlgs n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma

professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale

ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessi-

va previsti per l’apprendistato professionalizzante dal Ccnl Terziario 30 marzo 2015.

Gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), Dlgs n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’art.

45 comma 3, Dlgs n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute

nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti

quelle contenute nel piano di for azione curriculare:

• 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del

periodo di apprendistato;

• 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà

del periodo di apprendistato.

Nota

(

1

)

Avendo a riferimento la retribuzione del lavoratore qualificato per la medesima figura professionale.

3

Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro