dicembre 2016
- l’art. 23 rinvio alla legge dell’accordo di riordino dell’apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina
dell’apprendistato contenuta nel Ccnl Terziario 30 marzo 2015.
Considerato che
- la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, for azione e lavoro, anche al fine di facilitare
l'utilizzo dell'istituto;
- le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento
della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto
attribuito dalla legge alla loro competenza;
- le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica supe-
riore ed i consigli d’ordine professionali;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti
convengono:
per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), Dlgs n. 81/2015, fermo restando quanto previsto
dall' artt. 43, comma 7, Dlgs n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione
svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro,
eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai
lavoratori qualificati secondo le seguenti misure:
• primo e secondo anno: 50%;
• terzo anno: 65%
• eventuale quarto anno: 70%
Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la man-
sione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi.
Come previsto dall’art. 43, comma 9 Dlgs n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma
professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale
ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessi-
va previsti per l’apprendistato professionalizzante dal Ccnl Terziario 30 marzo 2015.
Gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), Dlgs n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’art.
45 comma 3, Dlgs n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute
nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti
quelle contenute nel piano di for azione curriculare:
• 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del
periodo di apprendistato;
• 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà
del periodo di apprendistato.
Nota
(
1
)
Avendo a riferimento la retribuzione del lavoratore qualificato per la medesima figura professionale.
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Sindacale / Sicurezza sul lavoro