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dicembre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

Apprendistato di I livello

Per l’apprendistato di I livello, viene disciplinata la retribuzione delle ore svolte presso il datore, ferme restando le

previsioni di legge per la formazione curriculare:

• ore di formazione svolte presso l'istituzione formativa: nessuna retribuzione (ex art. 43, co. 7);

• ore di formazione svolte presso il datore in base al piano curriculare: 10% della retribuzione dei lavoratori qualificati per la

medesima figura professionale;

• ore svolte presso il datore eccedenti quelle di formazione:

1° e 2° anno

50% della retribuzione dei lavoratori qualificati

3° anno

65% della retribuzione dei lavoratori qualificati

eventuale 4° anno 70% della retribuzione dei lavoratori qualificati

Inoltre, viene introdotta una misura incentivante per la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, preveden-

do in questo caso un sottoinquadramento del lavoratore di un livello per ulteriori 12 mesi.

Ancora, viene disciplinata la possibilità di proseguire il rapporto in apprendistato professionalizzante per ottenere

anche la qualifica contrattuale, nel rispetto delle durate massime previste dalla disciplina contrattuale per l'apprendistato

professionalizzante. Detto in altri termini, la somma dei periodi in apprendistato di I livello e in apprendistato professionaliz-

zante non può superare i 36 mesi ovvero i 42 e 48 per le specifiche qualifiche con durata fino a 5 anni, previste nell'accor-

do di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012.

Apprendistato di III livello

Per l'apprendistato di III livello, la retribuzione è così stabilita:

• ore di formazione svolte presso l'istituzione formativa: nessuna retribuzione (art. 43, co. 7);

• ore di formazione svolte presso il datore in base al piano curriculare: 10% della retribuzione dei lavoratori qualificati per la

medesima figura professionale;

• ore svolte presso il datore eccedenti quelle di formazione:

- prima metà del periodo: l'apprendista è sottoinquadrato di due livelli

- seconda metà del periodo: l'apprendista è sottoinquadrato di un livello

ACCORDO tra Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil del 19 ottobre 2016.

Le parti

premessa

- Il Dlgs n. 81/2015, recante “disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” disci-

plina:

• negli artt. 43, comma 6 e 45, comma 2, le modalità di esecuzione della formazione ordinamentale nell’apprendistato per

la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecni-

ca superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca;

• negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che «per le ore di formazione svolte nella istituzio-

ne formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavo-

ro è riconosciuta ai lavoratore una retribuzione pari ai 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta»

(

1

)

;

- il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015 definisce gli standard formativi dell’apprendi-

stato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato;

- il Dlgs n. 185/2016, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81/2015 e, nn. 148,149, 150 e

151/2015, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. correttivo Jobs Act), disciplina:

• nell’art. 1 per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ex Dlgs n. 167/2011 attualmente in

corso, la possibilità di proroga fino a un anno, qualora l’apprendista non abbia conseguito il diploma o la qualifica;