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dicembre 2016

5

Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Note

(

1

)

Cfr. con articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del Tui.

(

2

)

Cfr. con sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/16 Reg. Prov. Coll. n. 10644/2015 Reg.Ric.

(

3

)

Gu n. 153 del 3 luglio 2012.

(

4

)

N. 400/A/2012/12.214.22/12.214.22 prot. 5792 del 9.7.2012, allegata.

SENTENZA del Consiglio di Stato n. 2730/16 del 22 giugno 2016.

Sul ricorso numero di registro generale 10644 del 2015, proposto da: R. E. J., rappresentato e difeso dall'avv. M. M.,

con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata per legge;

per la riforma

della sentenza breve del Tar Veneto, Sezione III n. 571/2015, resa tra le parti, il diniego di rinnovo del permesso di

soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di cui al decreto del questore di Rovigo 29.1.2015.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2016 il cons. Stefania Santoleri e udita per la parte appellata

l’Avvocato dello Stato P. S.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso RG 641/2015 proposto dinanzi al Tar Veneto, il signor R. E. J., cittadino del Marocco, ha impugnato il

decreto della questura di Rovigo del 29 gennaio 2015 di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

disposto per insufficienza reddituale.

A sostegno dell’impugnativa, il cittadino straniero ha dedotto di aver stipulato in data 3 settembre 2014 un contratto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato, con orario part time al 75%, con la qualifica di bracciante agricolo con la ditta XY con

sede in Pressana (VR), e di aver documentato detta circostanza in sede procedimentale.

2. Il Tar ha respinto il ricorso sostenendo che “dalla documentazione presentata dal ricorrente non sia possibile desu-

mere il carattere “stabile” del rapporto di lavoro instaurato, tale da permettergli di acquisire quei mezzi di sussistenza che

sono il presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 3 del Dlgs

286/1998”.

Il primo giudice ha poi rilevato che in passato il ricorrente non aveva maturato sufficienti redditi, mentre le buste paga relative

all’anno 2014 depositate non consentivano di raggiungere il limite minimo annuo dell’assegno sociale.

3. Avverso detta sentenza ha proposto appello il signor J. R. deducendo l’erroneità della decisione in quanto il Tar

non avrebbe correttamente valutato l’attività lavorativa, prendendo in considerazione soltanto i primi mesi di lavoro senza

consentirgli di dimostrare la costanza e la qualità dell’attività lavorativa intrapresa.

4. L’amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.