gennaio 2017
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Recupero “ticket licenziamento” 2016 in caso di cambio d'appalto
L’Inps, con messaggio n. 4269 del 24 ottobre 2016, rende noto che, anche per l’anno 2016, i datori di lavoro che
hanno versato il contributo di licenziamento in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali
abbiano fatto seguito assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità
occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, potranno recuperare tale importo.
MESSAGGIO INPS n. 4269 del 24-10-2016.
Esclusione dall’obbligo di versamento del contributo di licenziamento, di
cui all’art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, per l’anno 2016. Modalità di recupero del contributo eventualmente pagato.
Esonero dall’obbligo di versamento del contributo di licenziamento nei casi di risoluzione dei rapporti di lavoro del
personale addetto agli impianti di distribuzione di gas naturale, nei casi di sostituzione del soggetto gestore (art. 2
D.i. del 21 aprile 2011).
Premessa
L’articolo 2, co. 34, della legge 92/12, ha disposto, per il periodo 2013 – 2015, l’esclusione dall’obbligo di versamento
del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall’art. 2, co. 31 della stessa, nei
seguenti casi:
• licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro,
in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai Ccnnll;
• interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività
e chiusura del cantiere.
1. Art. 2 co. 34, legge n. 92/2012 – Anno 2016
La legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all’art. 2–quater, ha
modificato il testo dell’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituendo alle parole “Per il periodo 2013-
2015” quelle “Per il periodo 2013-2016”: parallelamente, per la copertura delle minori entrate derivanti da detta disposizione,
il medesimo comma ha previsto uno stanziamento, pari a 38 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Per effetto di tale disposizione, anche nell’anno 2016, per le interruzioni dei rapporti dl lavoro a tempo indeterminato
rientranti nei casi contemplati dal richiamato comma 34 dell’art. 2, legge n. 92/2012, era continuato ad essere escluso l’obbli-
go di versamento del contributo di cui all’art. 2, co. 31 della medesima legge.
Beneficiano della predetta esclusione anche i datori di lavoro che abbiano proceduto ad effettuare licenziamenti nel
periodo 1.1.2016 – 26.2.2016, ancorché l’art. 2-quater abbia acquistato efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazio-
ne della legge n. 21/2016 (27.2.2016), per effetto di quanto disposto dall’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Tale interpretazione è suffragata sia dal tenore letterale del novellato art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, che ridefinisce il
periodo temporale di efficacia dell’esclusione dall’obbligo contributivo in argomento estendendola, in via generale, all’anno
2016, sia dalla previsione di uno specifico finanziamento, per la copertura delle minori entrate che nell’anno 2016 deriveran-
no dalla proroga dell’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012.
2. Decreto Interministeriale Mef/Mlps del 21 aprile 2011. Risoluzione rapporti di lavoro del personale addetto agli
impianti di distribuzione di gas naturale nei casi di sostituzione del soggetto gestore (art. 2 D.I. del 21 aprile 2011).
Esonero dall’obbligo di versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012 (interpello Dgai Mlps 12/2015)
Con istanza di interpello ex art. 9, Dlgs n. 124/2004, FederUtility ha chiesto chiarimenti in ordine alla disciplina con-
cernente la tutela occupazionale relativa al personale delle aziende di distribuzione del gas naturale, nei casi di sostituzione
del soggetto gestore del servizio di distribuzione, recata dall’art. 2 del decreto interministeriale Mef/Mlps del 21 aprile 2011.