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gennaio 2017

In tal caso il datore di lavoro potrà procedere alla sospensione dei lavoratori a partire dalla data dell’esame congiunto.

Le aziende che abbiano precedentemente concluso la consultazione sindacale in sede pubblica prevista nell’Adden-

dum sottoscritto il 27 ottobre 2016 ed intendano avvalersi delle nuove possibilità disposte dall’Addendum del 21 novembre

2016 devono richiedere un nuovo esame congiunto in sede pubblica.

L’esame congiunto andrà chiesto ad Arifl al seguente indirizzo Pec:

arifl@pec.regione.lombardia.it

.

Le autorizzazioni inerenti alla concessione della cassa integrazione guadagni in deroga saranno emesse nei limiti delle

risorse finanziarie disponibili.

Si esclude fin d’ora il concorso di risorse regionali per la copertura dei trattamenti per le domande che non potranno

essere autorizzate nel limite del 50% delle risorse attribuite dallo Stato secondo quanto disposto dall’art. 44, comma 6-bis, del

Dlgs n. 148/2015 e successive modifiche.

Non è prevista alcuna estensione delle possibilità di accesso alla mobilità in deroga rispetto a quelle già previste

nell’Accordo quadro 2016 sottoscritto tra Regione Lombardia e parti sociali lombarde il 12 gennaio 2016.

Per quanto non disciplinato dal presente Addendum restano in essere tutti i criteri previsti nell’Accordo quadro ammor-

tizzatori sociali in deroga 2016.

Presentazione delle domande per i trattamenti con inizio sospensioni nel 2016 che si protraggono nel 2017

In base alle nuove procedure Inps - circolare n. 217 del 13/12/2016 - le domande devono essere presentate esclusiva-

mente alla Regione (e non all’Inps).

La Regione comunicherà, attraverso i canali istituzionali (il sito regionale

www.lavoro.regione.lombardia.it

e la pagina

avvisi del sistema “Finanziamenti on line”) la data di apertura del sistema informativo dopo i necessari adeguamenti delle pro-

cedure.

Le aziende pertanto sono tenute a verificare, a partire dal 27 dicembre, direttamente sul sistema informativo

“Finanziamenti on line” o sul sito regionale, la data di apertura del sistema informativo stesso.

Considerato che, di norma, le domande devono essere presentate alla Regione entro il termine di 20 giorni dall’inizio

delle sospensioni e tenuto conto dei necessari adeguamenti del sistema informativo il termine perentorio per la presentazione

delle domande alla Regione è fissato al 19 gennaio 2017.

Le domande eventualmente ed erroneamente presentate a Inps non verranno prese in considerazione (né rispetto ai

termini di presentazione, né rispetto all’ammissibilità). Le imprese richiedenti sono tenute a inviare comunque la domanda alla

Regione nei termini sopra indicati.

Le aziende che hanno presentato domanda di Cig in deroga ai sensi dell’Accordo quadro ammortizzatori sociali in

deroga 2016 per un periodo, entro il limite dei 91 giorni, fino al 31/12/2016 e hanno la necessità di proseguire i trattamenti nel

2017, devono richiedere la riparametrazione della domanda già presentata al fine di escludere la sovrapposizione dei periodi

di cassa, tenuto conto che la successiva domanda deve comunque comprendere un periodo almeno di un giorno di sospen-

sione nell’anno 2016.

La Regione dispone il documento di regole operative in applicazione del presente Addendum e il modello standard per

la sottoscrizione degli accordi sindacali comunicati attraverso le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali e i canali isti-

tuzionali (il sito regionale

www.lavoro.regione.lombardia.it,

la pagina avvisi del sistema “Finanziamenti on line”). Le aziende

sono tenute a tenerne conto per la sottoscrizione degli accordi e per la presentazione delle domande.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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