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gennaio 2017

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

• applicazione della maxi sanzione per lavoro “nero” nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di ini-

zio di attività all’Inps, né la comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato,

• sede competente dell’Ispettorato individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione.

NOTA n. 20137 del ministero del Lavoro del 2 novembre 2016. Comunicazioni lavoro accessorio – Faq.

Si trasmettono alcune risposte a quesiti pervenuti a questa Direzione in relazione al nuovo obbligo di comunicazio-

ne delle prestazioni lavoro accessorio.

FAQ VOUCHER

1) Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i

committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente

dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un’unica comunicazio-

ne?

Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare

una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della pre-

stazione di ogni singola giornata.

2) I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione?

La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri

committenti. Può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni” e non è necessario comunicare

gli orari di inizio e fine dell’attività.

3) Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle

11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente

un’unica comunicazione?

È sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in

attività lavorativa.

4) Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attività cui si riferiscono?

La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferisco-

no. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;

- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della

prestazione;

- se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;

- se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;

- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa

ulteriore;

- se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;

- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.