gennaio 2017
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
• applicazione della maxi sanzione per lavoro “nero” nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di ini-
zio di attività all’Inps, né la comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato,
• sede competente dell’Ispettorato individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione.
NOTA n. 20137 del ministero del Lavoro del 2 novembre 2016. Comunicazioni lavoro accessorio – Faq.
Si trasmettono alcune risposte a quesiti pervenuti a questa Direzione in relazione al nuovo obbligo di comunicazio-
ne delle prestazioni lavoro accessorio.
FAQ VOUCHER
1) Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i
committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente
dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un’unica comunicazio-
ne?
Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare
una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della pre-
stazione di ogni singola giornata.
2) I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione?
La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri
committenti. Può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni” e non è necessario comunicare
gli orari di inizio e fine dell’attività.
3) Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle
11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente
un’unica comunicazione?
È sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in
attività lavorativa.
4) Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attività cui si riferiscono?
La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferisco-
no. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:
- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della
prestazione;
- se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa
ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.