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gennaio 2017

• L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori

di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo

la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei pro-

grammi di cui sopra;

• ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salaria-

le (Fis) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che pro-

seguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà

di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore

sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbia-

no per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti;

Atteso che il presente Addendum sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in

deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di desti-

natari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna;

Tutto ciò premesso

Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n.

148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritaria-

mente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:

a) Aziende che, a seguito dei controlli operati da INPS successivamente alla decretazione, risultano con matricole sospese o

cessate;

b) Aziende che hanno presentato la domanda oltre il termine dei 20 giorni e oltre il periodo di CIGD richiesto, in presenza di

giorni decretabili al netto delle decurtazioni operate in base all’art. 2 comma 7 del D.I. n. 83473/14;

c) Aziende, ivi comprese le aziende in procedura concorsuale o in liquidazione, che non siano in grado di documentare

espressamente la certezza della continuità aziendale ed occupazionale, ma per le quali sia evidenziata (e comprovabile) la

continuazione di azioni concrete volte a perseguirle, anche attraverso la cessione o l’affitto a terzi dell’azienda o di rami di

essa;

d) Aziende con un numero di addetti non superiore alle 5 unità che siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di

Cigo/Cigs;

e) Datori di lavoro non imprenditori;

f) Apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in

costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa;

g) Aziende con un numero di addetti superiore alle 5 unità che siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di Cigo/

Cigs;

Per le tipologie c), d) e) f) e g) il periodo di CIGD autorizzato dovrà avere inizio nell’anno 2016, potrà protrarsi nell’anno

2017 senza possibilità di frazionamento e non potrà eccedere un periodo massimo di 6 mesi (pari a 182 giorni) comprensivo

dei periodi richiesti/autorizzati anno 2016.

Gli accordi di Cigd stipulati in sede sindacale ai sensi del presente Addendum, dell’Addendum del 27 ottobre e dell’Ad-

dendum del 21 novembre non possono essere sottoscritti, né prevedere una decorrenza del trattamento, in data antecedente

alla data di sottoscrizione degli Addendum medesimi.

Detti accordi devono essere sottoscritti entro il 31/12/2016 e prevedere l’inizio del trattamento di Cigd entro la stes-

sa data.

Il mancato rispetto dei termini precisati ai paragrafi precedenti comporterà la non ammissibilità e la reiezione della rela-

tiva domanda di intervento.

Le aziende di cui alla tipologia c) dovranno produrre la documentazione relativa ad azioni attivate per la cessione o per

l’affitto, anche parziale, dell’azienda condizionati al mantenimento dei rapporti di lavoro con il personale in forza.

Inoltre, per tale tipologia di aziende, la consultazione sindacale dovrà concludersi con l’esame congiunto in sede pub-

blica presso l’Agenzia regionale per l’istruzione, formazione e lavoro (Arifl), ufficio competente individuato dalla Regione

Lombardia per l’esame congiunto della situazione aziendale.

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Sindacale / Sicurezza sul lavoro